DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8565 depositata il 29 marzo 2024 – La violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio

La violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8557 depositata il 29 marzo 2024 – La diversità tra il giudizio di appello e quello di legittimità va fermamente ribadita proprio alla luce della portata complessiva della riforma legislativa del 2012 la quale, mentre ha introdotto un particolare filtro che può condurre all’inammissibilità dell’appello a determinate condizioni (artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.), ha nel contempo ristretto le maglie dell’accesso al ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il che impone di seguire un’interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un’ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste”; tanto in coerenza con la “regola generale” secondo cui “le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale

La diversità tra il giudizio di appello e quello di legittimità va fermamente ribadita proprio alla luce della portata complessiva della riforma legislativa del 2012 la quale, mentre ha introdotto un particolare filtro che può condurre all'inammissibilità dell'appello a determinate condizioni (artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.), ha nel contempo ristretto le maglie dell'accesso al ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il che impone di seguire un'interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un'ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste”; tanto in coerenza con la “regola generale” secondo cui “le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7300 depositata il 19 marzo 2024 – Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prescrivono, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice

Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prescrivono, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7645 depositata il 21 marzo 2024 – Il ricorso in cassazione è inammissibile se difetta del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. in termini di pertinenza rispetto a quanto considerato nell’impugnata sentenza

Il ricorso in cassazione è inammissibile se difetta del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. in termini di pertinenza rispetto a quanto considerato nell’impugnata sentenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7590 depositata il  21 marzo 2024 – Nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l’art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l’altra parte all’impossibilità di chiedere l’assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell’avversario

Nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 7274 depositata il 19 marzo 2024 – La violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., nel ricorso in cassazione, deve allegare e dimostrare di avere sollevato la specifica eccezione di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. nel corso del giudizio di merito. È infatti a differenza del concorso di colpa di cui al comma 1 , il rilievo della possibilità, per il creditore, di evitare il danno con l’ordinaria diligenza esige un’eccezione di parte in senso stretto e, quindi, da sollevare tempestivamente nel giudizio di merito

La violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., nel ricorso in cassazione, deve allegare e dimostrare di avere sollevato la specifica eccezione di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. nel corso del giudizio di merito. È infatti a differenza del concorso di colpa di cui al comma 1 , il rilievo della possibilità, per il creditore, di evitare il danno con l’ordinaria diligenza esige un’eccezione di parte in senso stretto e, quindi, da sollevare tempestivamente nel giudizio di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 7364 depositata il 19 marzo 2024 – La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e quindi il relativo discostamento da parte del giudice di merito

La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all'errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e quindi il relativo discostamento da parte del giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6787 depositata il 14 marzo 2024 – I limiti esterni del diritto di sciopero sono individuati sulla base della distinzione tra danno alla produzione e danno alla produttività, per cui il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l’entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.)

I limiti esterni del diritto di sciopero sono individuati sulla base della distinzione tra danno alla produzione e danno alla produttività, per cui il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.)

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