CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 7274 depositata il 19 marzo 2024 – La violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., nel ricorso in cassazione, deve allegare e dimostrare di avere sollevato la specifica eccezione di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. nel corso del giudizio di merito. È infatti a differenza del concorso di colpa di cui al comma 1 , il rilievo della possibilità, per il creditore, di evitare il danno con l’ordinaria diligenza esige un’eccezione di parte in senso stretto e, quindi, da sollevare tempestivamente nel giudizio di merito