CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21314 – Riconosciuto il concorso di colpa dell’infortunato, il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente l’ammontare delle somme richieste dall’INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell’infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l’ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell’accertato concorso di colpa