Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise sezione I sentenza n. 122 depositata il 6 marzo 2018 – L’incompatibilità tra il ruolo di Presidente di gara e quello di componente il Gruppo di Progettazione dei lavori messi in gara, prevista dall’art. 77, comma 4 del d. lgs. n. 50/2016, è insussistente in quanto, non essendo ancora stato istituito alla data di pubblicazione del bando l’Albo nazionale dei Commissari di gara, di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016
La dedotta violazione della disciplina sull’incompatibilità tra il ruolo di Presidente di gara e quello di componente il Gruppo di Progettazione dei lavori messi in gara, secondo quanto previsto dall’art. 77, comma 4 del d. lgs. n. 50/2016, è insussistente in quanto, non essendo ancora stato istituito alla data di pubblicazione del bando l’Albo nazionale dei Commissari di gara, di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 12, del nuovo codice dei contratti trova ancora applicazione l’art. 84, comma 4, del previgente d. lgs. n. 163/2006 che esclude espressamente da tale regime di incompatibilità il Presidente della commissione