Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina sentenza n. 88 depositata il 23 febbraio 2018 – Le referenze bancarie sono un elemento formale della domanda per cui l’omessa allegazione di una referenza bancaria anche se richiesta nella lex specialis rientra nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio
la mancata produzione delle referenze bancarie, seppure richieste all’art. 3 del Disciplinare, va detto che in effetti parte della giurisprudenza, come anche quella della Sezione, ha ritenuto che l’inidoneità delle referenze bancarie non è suscettibile di regolarizzazione in quanto l’art. 83 comma 9 d.lgs 50/16 si riferisce all’ipotesi di integrazione, chiarimento e/o completamento di documenti e dichiarazioni e il difetto delle referenze bancarie previste dalla legge di gara non consente alla stazione appaltante di considerare comprovato, in capo all'impresa partecipante, il possesso dei requisiti economici e finanziari, i quali a norma dell'art. 46 comma 1 bis, assumono valenza di elemento essenziale dell'offerta.