GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 – Va affermata la tutela giurisdizionale davanti al Giudice Tributario ogni qualvolta vi sia un collegamento tra un atto della Pubblica Amministrazione e il rapporto tributario, e cioè laddove un provvedimento incida su una pretesa tributaria

Va affermata la tutela giurisdizionale davanti al Giudice Tributario ogni qualvolta vi sia un collegamento tra un atto della Pubblica Amministrazione e il rapporto tributario, e cioè laddove un provvedimento incida su una pretesa tributaria

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 2882 depositata il 27 marzo 2024 – L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti”): in tal caso, infatti, “il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti” ed il nuovo termine si applica, in particolare, laddove l’amministrazione non dia “immediata conoscenza” degli atti di gara, in specie mediante tempestiva risposta alla (anch’essa tempestiva) richiesta d’accesso, da evadere entro il termine di 15 giorni, e coincide con l’ordinario termine d’impugnazione di trenta giorni, decorrente dalla effettiva ostensione dei documenti richiesti dall’interessata

L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti”): in tal caso, infatti, “il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti” ed il nuovo termine si applica, in particolare, laddove l’amministrazione non dia “immediata conoscenza” degli atti di gara, in specie mediante tempestiva risposta alla (anch’essa tempestiva) richiesta d’accesso, da evadere entro il termine di 15 giorni, e coincide con l’ordinario termine d’impugnazione di trenta giorni, decorrente dalla effettiva ostensione dei documenti richiesti dall’interessata

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, sentenza n. 2778 depositata il  21 marzo 2024 – Rientrano tra i poteri attribuiti agli Ispettori del lavoro dall’art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004 anche la violazione, da parte del datore di lavoro, dei Contratti collettivi, in quanto la norma lo estende a “tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale” e purché tali irregolarità non siano già soggette a sanzioni penali e amministrative

Rientrano tra i poteri attribuiti agli Ispettori del lavoro dall’art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004 anche la violazione, da parte del datore di lavoro, dei Contratti collettivi, in quanto la norma lo estende a “tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale” e purché tali irregolarità non siano già soggette a sanzioni penali e amministrative

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, sentenza n. 120 depositata il 29 gennaio 2024 – In base al comma 14 dell’art. 41 del d.lgs. n. 36 del 2023, la conseguenza per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera è, non l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale oltre il rispetto dei minimi salariali

In base al comma 14 dell’art. 41 del d.lgs. n. 36 del 2023, la conseguenza per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera è, non l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale oltre il rispetto dei minimi salariali

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, sentenza n. 10627 depositata il 7 dicembre 2023 – L’art. 97, comma 4, della Costituzione impone a tutte le amministrazioni l’accesso al pubblico impiego mediante concorso e tale principio si applica anche alla dirigenza pubblica, in quanto per pacifica giurisprudenza costituzionale il passaggio a una fascia funzionale superiore comporta l’accesso a un nuovo posto di lavoro integrando una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso e il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio

L’art. 97, comma 4, della Costituzione impone a tutte le amministrazioni l’accesso al pubblico impiego mediante concorso e tale principio si applica anche alla dirigenza pubblica, in quanto per pacifica giurisprudenza costituzionale il passaggio a una fascia funzionale superiore comporta l'accesso a un nuovo posto di lavoro integrando una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso e il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 9186 depositata il 24 ottobre 2023 – Il mancato pagamento del contributo Anac entro il termine per la presentazione delle offerte implica l’esclusione del concorrente, non passibile di sanatoria mediante soccorso: ciò in quanto “come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una ‘condizione di ammissibilità dell’offerta’

Il mancato pagamento del contributo Anac entro il termine per la presentazione delle offerte implica l’esclusione del concorrente, non passibile di sanatoria mediante soccorso: ciò in quanto “come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una ‘condizione di ammissibilità dell’offerta’

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, sentenza n. 9188 depositata il 24 ottobre 2023 – La pronuncia con cui la Corte di Giustizia UE dichiara che una disposizione dei Trattati – vale a dire del diritto unionale originario – osta ad una determinata previsione di legge nazionale comporta l’integrale inapplicabilità di quest’ultima ab initio. Per cui va disapplica, in quanto in contrasto con il diritto UE, l’art. 4, comma 5-bis, secondo periodo, d.l. n. 50 del 2017 (“I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”)

La pronuncia con cui la Corte di Giustizia UE dichiara che una disposizione dei Trattati - vale a dire del diritto unionale originario - osta ad una determinata previsione di legge nazionale comporta l’integrale inapplicabilità di quest’ultima ab initio. Per cui va disapplica, in quanto in contrasto con il diritto UE, l’art. 4, comma 5-bis, secondo periodo, d.l. n. 50 del 2017 (“I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”)

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