IVA

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 17 giugno 2021, n. C-58/20 e C-59/20 – L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17017 – Illegittimità dell’autonomo utilizzo in compensazione orizzontale con tributi propri del credito della società controllata precedente all’opzione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17017 Tributi - IVA di gruppo - Credito della società controllata precedente all’opzione - Mancato trasferimento nella liquidazione di gruppo - Autonomo utilizzo in compensazione orizzontale con tributi propri - Illegittimità Rilevato che L'Agenzia delle Entrate impugna per cassazione, con tre motivi, la decisione della CTR [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17017 – Il regime dell’iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti Iva delle società del gruppo (cd. compensazione verticale) e versa l’imposta a debito, oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso

Il regime dell'iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti Iva delle società del gruppo (cd. compensazione verticale) e versa l'imposta a debito, oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2021, n. 16829 – Ove la rettifica non avvenga in base a una originaria previsione contrattuale, né in forza di un evento esterno alla volontà delle parti, tali da porre retroattivamente nel nulla l’originaria operazione imponibile, bensì in forza di un accordo sopravvenuto tra le parti, la nota di variazione non può essere emessa oltre l’anno dall’effettuazione dall’operazione imponibile. Nel qual caso, non può farsi luogo alla riduzione della base imponibile per sopravvenuto accordo tra le parti ove la nota di variazione sia emessa tardivamente, ovvero oltre il suddetto termine

Ove la rettifica non avvenga in base a una originaria previsione contrattuale, né in forza di un evento esterno alla volontà delle parti, tali da porre retroattivamente nel nulla l'originaria operazione imponibile, bensì in forza di un accordo sopravvenuto tra le parti, la nota di variazione non può essere emessa oltre l'anno dall'effettuazione dall'operazione imponibile. Nel qual caso, non può farsi luogo alla riduzione della base imponibile per sopravvenuto accordo tra le parti ove la nota di variazione sia emessa tardivamente, ovvero oltre il suddetto termine

L'esistenza di una fattura che sia conforme ai requisiti di forma e contenuto richiesti dalla vigente disciplina, in quanto tale, fa presumere la verità di quanto ivi rappresentato, sicché costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'Iva; la possibilità di escludere il riconoscimento del diritto alla detrazione può tuttavia fondarsi, oltre che sulla contestazione della esistenza oggettiva delle operazioni, anche sull'accertamento che le stesse sono soggettivamente inesistenti, cioè che sono state rese al destinatario, che le ha effettivamente ricevute, da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione rappresentata nella fattura

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16750 – In materia d’IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l’imposta assolta, anche se non abbia presentato l’interpello disapplicativo, salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva, potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui all’art. 30 comma 4 bis, della l. n. 724 del 1994 e di cui all’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ma anche in sede processuale

In materia d'IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l'imposta assolta, anche se non abbia presentato l'interpello disapplicativo, salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva, potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui all'art. 30 comma 4 bis, della l. n. 724 del 1994 e di cui all'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ma anche in sede processuale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 giugno 2021, n. 15410 – In tema di IVA, le prestazioni per cure mediche e paramediche rese alla persona nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie in virtù dell’art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 sono esenti dall’imposta solo se effettuate da soggetti abilitati al rispettivo esercizio, trattandosi di requisito espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul piano normativo, carattere sanitario

In tema di IVA, le prestazioni per cure mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie in virtù dell'art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 sono esenti dall'imposta solo se effettuate da soggetti abilitati al rispettivo esercizio, trattandosi di requisito espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul piano normativo, carattere sanitario

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