IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 maggio 2019, n. 14941 – In tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo

In tema di IVA, non è consentito all'Amministrazione rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, salvo che dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA: in detta ipotesi, spetta al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta

Sconti e abbuoni non assoggettata ad IVA e fatturazione elettronica – Risposta 30 maggio 2019, n. 172 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 30 maggio 2019, n. 172 Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Sconti e abbuoni Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato. L’istante è una società che regola i [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 maggio 2019, n. 14614 – Il diritto a detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi di cui trattasi, per cui in difetto della cessione effettiva dei beni o della prestazione dei servizi un siffatto diritto non può sorgere, non essendo sufficiente la sua indicazione della relativa fattura

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 maggio 2019, n. 14614 Tributi - IVA - Cessione di impianti meccanizzati e successivo riacquisto nel medesimo periodo d’imposta - Operazioni inesistenti sotto il profilo soggettivo e oggettivo - Addebito imposta e irrogazione sanzioni Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della [...]

IVA a esigibilità differita – Prestazioni effettuate e fatturate ante concordato preventivo e riscosse successivamente – Risposta 28 maggio 2019, n. 164 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 28 maggio 2019, n. 164 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - IVA a esigibilità differita - Prestazioni effettuate e fatturate ante concordato preventivo e riscosse successivamente Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Quesito La società ALFA ha svolto l’attività [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 maggio 2019, n. 14178 – In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive

in tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all'indebito o fraudolento uso di tale credito se all'irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all'utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2019, n. 14190 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 maggio 2019, n. 13751 – In tema di IVA, il c.d. regime del margine con riferimento alla compravendita di veicoli usati, il cessionario, al quale l’amministrazione finanziaria contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, tale fruizione, deve provare la propria buona fede, cioè di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto

In tema di IVA, il c.d. regime del margine con riferimento alla compravendita di veicoli usati, il cessionario, al quale l'amministrazione finanziaria contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, tale fruizione, deve provare la propria buona fede, cioè di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto

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