IVA

Corte di Giustizia UE, nona Sezione, sentenza del 13 giugno 2024 nella causa C‑696/22 – Nell’ambito di un procedimento amministrativo di reclamo avverso un avviso di accertamento che determina l’imposta sul valore aggiunto, qualora l’autorità competente adotti una decisione fondata su elementi di fatto e di diritto nuovi, in merito ai quali l’interessato non ha potuto prendere posizione, si richiede che la decisione adottata al termine di detto procedimento sia annullata se, in assenza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso, ancorché, su domanda dell’interessato, sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione di tale avviso di accertamento parallelamente al ricorso giurisdizionale proposto avverso detta decisione

Nell’ambito di un procedimento amministrativo di reclamo avverso un avviso di accertamento che determina l’imposta sul valore aggiunto, qualora l’autorità competente adotti una decisione fondata su elementi di fatto e di diritto nuovi, in merito ai quali l’interessato non ha potuto prendere posizione, si richiede che la decisione adottata al termine di detto procedimento sia annullata se, in assenza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso, ancorché, su domanda dell’interessato, sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione di tale avviso di accertamento parallelamente al ricorso giurisdizionale proposto avverso detta decisione

IVA: il requisito dell’inerenza dei beni e servizi deve essere valutato esclusivamente in termini oggettivi, essendo irrilevante se da essi derivi o meno un incremento del fatturato

La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 13 giugno 2024 nella causa C‑696/22, chiamata alla determinazione della corretta applicazione della Direttiva 2006/112/CE, ha stabilito, tra le altre interpretazioni, che "... L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/117, deve essere interpretato nel senso che: al fine di accertare l’esistenza di un [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15617 depositata il 4 giugno 2024 – In tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività

In tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 5, sentenza n. 3765 depositata il 20 dicembre 2023 – Il diritto di detrazione ai fini Iva, contenuti negli articoli 19 e 19-bis del Dpr 633/72 , dispongono la detraibilità, relativa a beni o servizi acquistati o importati nell’esercizio d’impresa, arte o professione. Un determinato bene è da considerarsi come utilizzato in via esclusivamente strumentale da una certa impresa se ed in quanto lo stesso rappresenta il mezzo necessario senza il quale il fine produttivo o commerciale perseguito da quell’impresa non potrebbe essere raggiunto

Il diritto di detrazione ai fini Iva, contenuti negli articoli 19 e 19-bis del Dpr 633/72 , dispongono la detraibilità, relativa a beni o servizi acquistati o importati nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Un determinato bene è da considerarsi come utilizzato in via esclusivamente strumentale da una certa impresa se ed in quanto lo stesso rappresenta il mezzo necessario senza il quale il fine produttivo o commerciale perseguito da quell'impresa non potrebbe essere raggiunto

IVA – Trattamento applicabile ai contributi erogati da un Ente pubblico ai beneficiari, sotto forma di servizi, attraverso i soggetti attuatori, sia nel caso che le stesse somme coprano una parte sia che vadano a sostenere totalmente il costo dei servizi – Risposta n. 131 del 7 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 131 del 7 giugno 2024 IVA - Trattamento applicabile ai contributi erogati da un Ente pubblico ai beneficiari, sotto forma di servizi, attraverso i soggetti attuatori, sia nel caso che le stesse somme coprano una parte sia che vadano a sostenere totalmente il costo dei servizi Con l'istanza di [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 1, sentenza n. 889 depositata il 27 ottobre 2023 – In tema di prestazioni mediche rientranti nel campo della chirurgia estetica, l’onere di provare l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972 comporta, che il medico, al momento del pagamento della prestazione, richieda al paziente il consenso all’utilizzo della documentazione medica al fine di dimostrare la spettanza dell’esenzione

In tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi

Gruppo IVA – Inclusione di una nuova società – Errata indicazione della partita IVA nelle fatture attive e passive – Articolo 70-bis e seguenti del dPR 22 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 128 del 3 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 128 del 3 giugno 2024 Gruppo IVA - Inclusione di una nuova società - Errata indicazione della partita IVA nelle fatture attive e passive - Articolo 70-bis e seguenti del dPR 22 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [...]

IVA – Esigibilità IVA operazioni ante fallimento – Compilazione della dichiarazione annuale IVA – Articolo 8 del dPR 22 luglio 1998, n. 322 – Risposta n. 127 del 3 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 127 del 3 giugno 2024 IVA - Esigibilità IVA operazioni ante fallimento - Compilazione della dichiarazione annuale IVA - Articolo 8 del dPR 22 luglio 1998, n. 322 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], di seguito anche istante, in persona del [...]

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