CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24018 depositata il 6 settembre 2024 – In tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del contributo non possono prescindere dalla inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalità di equilibrio di bilancio a lungo termine che deve essere assicurata per un termine di 15 anni previsti ex art. 3 co.12 L.335/95 ampliato ai 30 anni previsti dall’art. 1 co. 736 L.296/06, fino ai 50 anni previsti dall’art. 24 D.L. 201/2011; ma il contributo applicato dalla Cassa, prorogato per due periodi quinquennali consecutivi, si configura come una prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico
In tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del contributo non possono prescindere dalla inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalità di equilibrio di bilancio a lungo termine che deve essere assicurata per un termine di 15 anni previsti ex art. 3 co.12 L.335/95 ampliato ai 30 anni previsti dall’art. 1 co. 736 L.296/06, fino ai 50 anni previsti dall’art. 24 D.L. 201/2011; ma il contributo applicato dalla Cassa, prorogato per due periodi quinquennali consecutivi, si configura come una prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico