CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33850 depositata il 4 dicembre 2023
Lavoro – Insussistenza iscrizione Gestione separata – Libero professionista – Pagamento contributo integrativo Inarcassa – Rigetto
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittima l’iscrizione dell’ingegnere D.A. alla Gestione separata costituita presso l’Inps, e ha respinto la domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo contributivo per gli anni dal 1997 in poi.
La Corte ha ritenuto che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata fosse dovuta per il libero professionista iscritto ad albi o elenchi di categoria, ove questi avesse pagato a Inarcassa solo il contributo integrativo e non anche quello soggettivo.
Contro la sentenza, D.A. ricorre per un motivo.
L’Inps resiste con controricorso.
All’adunanza camerale, il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato in diritto
Con l’unico motivo di ricorso, D.A. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, co.26 l. n.335/95, in relazione all’art.18, co.12 d. l. n.98/11 conv. con mod. in l. n.111/11. Sostiene che da tale quadro normativo la Corte avrebbe dovuto ricavare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista che versi il contributo integrativo alla propria cassa professionale.
Il motivo è infondato.
Con orientamento consolidato, cui s’intende dare continuità, questa Corte (v. ad es. Cass.30344/17, Cass.32166/18, Cass.5826/21) ha affermato che gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’Inarcassa, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto, secondo la “ratio” dell’art. 2, co.26, l. n.335/95, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 l. n.335/95 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95.
Da ultimo, l’orientamento di cassazione è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondo ai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost.
Le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte in materia si è consolidato dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione;
dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.