CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 17823 depositata il 21 giugno 2023
Lavoro – Assistenza e previdenza obbligatorie – Obbligo di iscrizione cassa – Attività libero professionale – Partita IVA – CCNL – Rigetto
Rilevato che
Si controverte dell’obbligo del geometra M.S., dipendente della banca MPS di iscriversi alla (…) (in avanti C.) in applicazione dell’art. 5.1 dello Statuto della Cassa e dell’art. 3.1 del Regolamento vigente, in ragione della previsione contenuta nell’art. 26 u.c. della legge n. 37 del 1967, che esclude tale obbligo nell’ipotesi in cui il geometra pur iscritto all’Ordine risulti iscritto ad altre forme di assistenza e previdenza obbligatorie in dipendenza di altre attività esercitate;
la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 13 settembre 2017, rigettando l’impugnazione proposta da M.S. nei confronti della C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato l’obbligo del geometra di iscriversi alla Cassa;
la Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva affermato l’obbligo di iscrizione sia in ragione dell’attività svolta dal ricorrente quale amministratore di due società aventi ad oggetto affitti e vendite di immobili, con consulenze a soci e terzi, tipica dell’attività del geometra, che per effetto della regola inserita nello Statuto, con l’art. 5 dello stesso e con l’art. 3 del Regolamento, che prevedevano l’obbligo di iscrizione anche per l’esercizio non esclusivo ed abituale della professione;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.S.;
la Cassa ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno presentato memorie;
chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.);
Considerato che
con un primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3), parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1, 2 e 3, L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, nonché della L. n. 37 del 1967, art. 26, u.c., e legge n. 773 del 1982, art. 22, comma 2, per aver la Corte territoriale offerto un’erronea interpretazione del processo di privatizzazione compiuto dal D.lgs. n. 509 del 1994, ritenendo legittima l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa per tutti gli esercenti l’attività libero professionale, a prescindere dal carattere continuativo o meno dell’esercizio della professione;
con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dal momento che la sentenza impugnata aveva addossato al ricorrente e non alla Cassa l’onere di provare i presupposti per l’iscrizione;
con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 274/1929 anche in relazione all’ art. 2697 c.c. e dell’art. 26 l. n. 37 del 1967 per non avere la Corte territoriale attribuito rilevanza alla mancata contestazione da parte della Cassa che l’attività di amministratore svolta dal S. non avesse alcuna relazione con l’attività professionale di geometra;
i motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati;
questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella posta dalla presente causa ed ha affermato (Cass. nn. 4154/2023; 4155/2023; 6694/2023; 318/2023; Cass. nn. 28188/2022; 35910/2022; 7820/2022; 4861/2022; Cass. nn.35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall’obbligo di iscrizione alla Cassa – previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima – deriva, inoltre, l’applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all’albo; l’esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti;
tali condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l’obbligo di presentare l’autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l’iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa, ipotesi non presente nel caso di specie, laddove ci si trovi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l’attività – svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro – rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra;
da ultimo, va evidenziato che l’attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare;
la sentenza impugnata, nell’affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi;
ne deriva il rigetto del ricorso;
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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