CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19834

Avvocato – Iscrizione alla Gestione separata – Soglia di reddito – Requisito dell’abitualità – Omesso accertamento

Rilevato che

1. la Corte di appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dall’avv. S. M. avverso la pronuncia del Tribunale di Napoli, reputando doverosa l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta dalla professionista nell’anno 2009, «considerato che risulta pacifica la circostanza che nel 2009 l’appellante abbia prodotto reddito quale avvocato pari ad euro 3.000,00»;

2. avverso tale pronuncia l’avv. S. M. ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura;

3. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

5. la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto sufficiente a giustificare l’iscrizione alla gestione separata l’oggettivo ed incontestato dato di fatto della produzione di un reddito di circa 3.000,00 euro, frutto dello svolgimento in modo non abituale dell’attività di avvocato, e ciononostante l’ente previdenziale, su cui gravava l’onere della prova dell’abitualità dell’esercizio della professione, non avesse fornito prova della sussistenza dei presupposti della debenza del contributo;

2. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di esaminare il terzo motivo di appello, con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado per aver respinto l’eccezione di prescrizione dei contributi, e ciononostante il primo atto interruttivo addotto dall’Istituto previdenziale risalisse al 30 giugno 2015 rispetto alla data del 16 giugno 2010, da individuare quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi all’anno 2009;

3. con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di esaminare anche il quarto motivo di appello, con il quale era stata contestata l’illegittima irrogazione delle sanzioni civili, motivata con l’erroneo convincimento che la professionista avrebbe dolosamente occultato il debito mediante una infedele redazione della dichiarazione dei redditi, e ciononostante l’I.N.P.S. non avesse specificamente indicato in quale comportamento si fosse concretizzato il ritenuto dolo a fronte della rituale presentazione della dichiarazione dei redditi;

4. il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 18/02/2021, n. 4419, e Cass. Sez. L. 26/04/2021, n. 11006;

5. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 4419 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell’art. 44, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all’uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell’abitualità dev’essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale;

6. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand’anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata;

7. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022;

8. la Corte territoriale, pur richiamando correttamente in diritto l’orientamento sopra espresso, è incorsa in un errore di sussunzione della fattispecie concreta, reputando sufficiente ad integrare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata la mera valutazione dell’ammontare del reddito prodotto – peraltro inferiore alla soglia – senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l’attività professionale fosse abituale o occasionale, dovendo il requisito dell’abitualità costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo;

9. pertanto, non avendo la Corte di merito applicato correttamente l’anzidetto principio di diritto, va accolto il primo motivo, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, e la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.