IVS

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33637 depositata il 1° dicembre 2023 – Il titolare non solo di impresa individuale o di società di persone, ma anche di s.r.l., deve essere iscritto alla Gestione commercianti e pagare la relativa contribuzione per l’attività lavorativa svolta nella società dal familiare coadiutore

Il titolare non solo di impresa individuale o di società di persone, ma anche di s.r.l., deve essere iscritto alla Gestione commercianti e pagare la relativa contribuzione per l’attività lavorativa svolta nella società dal familiare coadiutore

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28843 depositata il 17 ottobre 2023 – L’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono. La norma, facendo riferimento al “reddito d’impresa”, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di “reddito da capitale”

L’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono. La norma, facendo riferimento al “reddito d’impresa”, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di “reddito da capitale”

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27294 depositata il 25 settembre 2023 – In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26802 depositata il 19 settembre 2023 – In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo

In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26378 depositata il 12 settembre 2023 – Obbligo d’iscrizione nella gestione commercianti: l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità non fa venir meno dell’obbligazione contributiva

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26378 depositata il 12 settembre 2023 Lavoro - Contributi INPS - Coadiuvante - Astensione obbligatoria per maternità - Obbligo d'iscrizione nella gestione commercianti - Art. 1, Legge n. 233/1990 - Livello reddito dichiarato - Importo contribuzione da versare parametrato al minimale contributivo - Accoglimento Rilevato che 1. con la [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25615 depositata il 1° settembre 2023 – La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25598 depositata il 1° settembre 2023 – In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo». Il relativo accertamento costituisce, piuttosto, oggetto di giudizio di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ.

In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo». Il relativo accertamento costituisce, piuttosto, oggetto di giudizio di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25610 depositata il 1° settembre 2023 – In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite

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