IVS

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25608 depositata il 1° settembre 2023 – Il differimento, per il versamento di imposte e contributi, non si applica soltanto a “coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione” , “ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi”

Il differimento, per il versamento di imposte e contributi, non si applica soltanto a "coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione" , "ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi"

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25481 depositata il 31 agosto 2023 – In materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell’abitualità deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione

In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali – Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – INPS – Circolare n. 74 del 3 agosto 2023

INPS - Circolare n. 74 del 3 agosto 2023 Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l’articolo 1, comma [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22056 depositata il 24 luglio 2023 – Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica

Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 20626 depositata  il 17 luglio 2023 – Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, l’inclusione nella base imponibile concerne bensì la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire la totalità dei redditi che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa

Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, l'inclusione nella base imponibile concerne bensì la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire la totalità dei redditi che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa

INPS – Circolare n. 60 del 10 luglio 2023 – Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023

INPS - Circolare n. 60 del 10 luglio 2023 Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023 SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023. INDICE Premessa Aliquota contributiva dovuta al Fondo [...]

Iscrizione dei lavoratori alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Invio comunicazioni “MyINPS” – INPS – Messaggio n. 2535 del 6 luglio 2023

INPS - Messaggio n. 2535 del 6 luglio 2023 Iscrizione dei lavoratori alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Invio comunicazioni “MyINPS” L’iscrizione alla Gestione separata è un adempimento disciplinato dall’articolo 2, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, [...]

INPS – Circolare n. 59 del 4 luglio 2023 – Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2023

INPS - Circolare n. 59 del 4 luglio 2023 Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2023 SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l’anno 2023, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali. INDICE Contribuzione IVS Contribuzione di maternità [...]

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