In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 settembre 2022, n. 27495 – In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi
il 22 Settembre, 2022in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, IVS, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 agosto 2022, n. 24753 – Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l’art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva
il 1 Settembre, 2022in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, IVS
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l’art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 20275 del 23 giugno 2022 – In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo
il 9 Agosto, 2022in CIVILE - CASSAZIONEtags: cassazione sez. civile, IVS, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI
In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 luglio 2022, n. 23314 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
il 28 Luglio, 2022in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, IVS, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI
La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2022. n. 22485 – L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento
il 22 Luglio, 2022in CIVILE - CASSAZIONEtags: cassazione sez. civile, IVS
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22336 – La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa
il 22 Luglio, 2022in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, IVS, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI
La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22335 – La produzione (da parte del professionista) di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la Gestione Separata, restando invece normativamente irrilevante (l’entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità
il 22 Luglio, 2022in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, IVS
La produzione (da parte del professionista) di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la Gestione Separata, restando invece normativamente irrilevante (l’entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21816 – Il presupposto per l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione separata del professionista è la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00, restando invece normativamente irrilevante (l’entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità; il dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi
il 15 Luglio, 2022in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, IVS, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI
Il presupposto per l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione separata del professionista è la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00, restando invece normativamente irrilevante (l’entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità; il dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi
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