lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 agosto 2021, n. 23150 – In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell’anzianità di servizio, deve parimenti essere riaffermata la negazione del riconoscimento di indennità che non trovino titolo nell’anzianità di servizio

In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell'anzianità di servizio, deve parimenti essere riaffermata la negazione del riconoscimento di indennità che non trovino titolo nell'anzianità di servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 agosto 2021, n. 23196 – In tema di dirigenza medica, va distinto il termine apposto all’incarico conferito al dirigente medico legato all’azienda sanitaria da contratto a tempo indeterminato, con il termine finale del contratto del dirigente assunto a tempo determinato, perché nel primo caso lo spirare del termine comporta la cessazione dell’incarico ma non del rapporto, mentre nel secondo è lo stesso rapporto che si risolve automaticamente alla scadenza ed il dirigente non vanta alcun diritto soggettivo alla rinnovazione

In tema di dirigenza medica, va distinto il termine apposto all'incarico conferito al dirigente medico legato all'azienda sanitaria da contratto a tempo indeterminato, con il termine finale del contratto del dirigente assunto a tempo determinato, perché nel primo caso lo spirare del termine comporta la cessazione dell'incarico ma non del rapporto, mentre nel secondo è lo stesso rapporto che si risolve automaticamente alla scadenza ed il dirigente non vanta alcun diritto soggettivo alla rinnovazione

TRIBUNALE DI ROMA – Sentenza 07 luglio 2021, n. 6569 – La sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall’obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato

La sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 agosto 2021, n. 22267 – Il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva. Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali

Il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva. Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 agosto 2021, n. 22266 – Utilizzo dei contratti di solidarietà non conforme alle disposizioni di legge

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 agosto 2021, n. 22266 Verbale ispettivo - Addebito contributivo - Utilizzo dei contratti di solidarietà non conforme alle disposizioni di legge - Prestazioni di lavoro oltre le trenta ore - Omessa comunicazione all'Inps - Disconoscimento Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Trento , in riforma della sentenza [...]

Nuove disposizioni in materia di lavoro agile: Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 – Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 – Circolare n. 9 del 2 agosto 2021 del MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare n. 9 del 2 agosto 2021 Nuove disposizioni in materia di lavoro agile: Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 - Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 Facendo seguito alla Circolare n. 5 del 23 giugno 2021 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 luglio 2021, n. 21764 – In presenza dello svolgimento di attività giornalistica l’iscrizione all’INPGI ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto. Deve essere considerata giornalistica l’attività svolta nell’ambito dell’ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 2000 per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell’iscrizione all’albo professionale e previsto un’area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti

In presenza dello svolgimento di attività giornalistica l’iscrizione all’INPGI ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto. Deve essere considerata giornalistica l’attività svolta nell’ambito dell’ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 2000 per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell’iscrizione all’albo professionale e previsto un’area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 luglio 2021, n. 21801 – L’esistenza di detta posizione di particolare svantaggio nella discriminazione indiretta di genere può essere dimostrata provando che una disposizione colpisce negativamente in proporzione significativamente maggiore le persone di un determinato sesso rispetto a quelle dell’altro sesso

L'esistenza di detta posizione di particolare svantaggio nella discriminazione indiretta di genere può essere dimostrata provando che una disposizione colpisce negativamente in proporzione significativamente maggiore le persone di un determinato sesso rispetto a quelle dell'altro sesso

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