CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2021, n. 14069
Pubblici esercizi – Omissione contributiva – Avviso di addebito – Opposizione – Deroga all’orario normale di lavoro di 40 ore settimanali
Rilevato in fatto
Che, con sentenza depositata il 16.6.2015, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da B.S. di L.D. & C. s.n.c. avverso l’avviso di addebito con cui le era stato ingiunto il pagamento di contributi omessi per aver adottato, ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo dei lavoratori addetti al pubblico esercizio annesso allo stabilimento balneare, il divisore 190 (corrispondente ad un orario di lavoro di 44 ore settimanali) in luogo del divisore 172 (corrispondente ad un orario settimanale di 40 ore); che avverso tale pronuncia B.S. di L.D. & C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 380 del CCNL per i dipendenti di aziende del turismo del 19.7.2003 nonché violazione dell’art. 1362 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la deroga all’orario normale di lavoro di 40 ore settimanali ivi prevista per il personale addetto agli stabilimenti balneari non potesse operare per gli addetti ai pubblici esercizi annessi agli stabilimenti balneari, per i quali, invece che l’orario settimanale di 44 ore, varrebbe l’orario normale;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2070 comma 2° c.c. per non avere la Corte territoriale ritenuto che l’operatività del diverso regime orario per gli addetti ai pubblici esercizi presupporrebbe che l’attività cui essi sono addetti sia autonoma e indipendente rispetto alla normale attività dello stabilimento balneare;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con I. n. 389/1989), per non avere la Corte di merito attribuito rilievo alcuno al contratto integrativo provinciale della provincia di Lucca del 31.8.2005, secondo il quale la parte speciale del CCNL di cui al primo motivo, comprensiva del differente regime orario settimanale, si applicherebbe al personale dei pubblici esercizi addetto agli stabilimenti balneari;
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che l’art. 1, comma 1, paragrafo III, lett. e), CCNL 19.7.2003, cit., dopo aver stabilito che il contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende gerenti pubblici esercizi «annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali» e il relativo personale dipendente, prevede, all’art. 97, comma 1, che «la normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta»;
che il Capo III della Parte speciale del CCNL cit. concernente gli stabilimenti balneari (Titolo XIII, art. 380) stabilisce espressamente che «in deroga a quanto previsto dall’art. 97 la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio»;
che dalla piana espressione del testo contrattuale emerge che l’unica differenza rilevante ai fini del regime orario applicabile al personale addetto agli stabilimenti balneari concerne la loro adibizione a mansioni impiegatizie o non impiegatizie;
che contrari argomenti non possono desumersi, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, dall’art. 1 CCNL cit., limitandosi quest’ultimo a includere nella propria latitudine operativa anche i pubblici esercizi annessi a stabilimenti balneari, senza però dettare per essi alcuna disciplina dell’orario di lavoro che valga ad escludere l’assoggettamento del personale al regime orario di cui al successivo art. 380;
che conforta la superiore argomentazione l’ampia deroga contenuta nell’art. 97 CCNL, che rinvia alla «parte speciale del presente Contratto» per l’individuazione dell’orario di lavoro vigente per «le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta», senza nessuna specifica prescrizione di salvezza del regime orario normale;
che, come dianzi s’è detto, è piuttosto la stessa Parte speciale del CCNL a prevedere che, nell’ambito del personale addetto agli stabilimenti balneari, continui a valere la durata settimanale normale di lavoro per i dipendenti addetti a mansioni impiegatizie, solo quelli addetti a mansioni non impiegatizie potendo assoggettarsi al maggior orario di 44 ore settimanali (art. 380 cit.);
che, non essendosi la Corte territoriale uniformata all’anzidetta interpretazione degli artt. 1, 97 e 380 CCNL 19.7.2003, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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