CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9800 – Le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che questi abbia effettivamente percepito delle differenze retributive dovutegli
Le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che questi abbia effettivamente percepito delle differenze retributive dovutegli