CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 23 aprile 2020, n. C-710/18 – Illegittima la una normativa nazionale la quale, ai fini della determinazione dell’importo della retribuzione di un lavoratore in qualità di docente scolastico presso un ente territoriale, prende in considerazione solo fino a un periodo complessivo massimo di tre anni i precedenti periodi di attività svolti da detto lavoratore presso un datore di lavoro diverso da tale ente, situato in un altro Stato membro, qualora l’attività in questione sia equivalente a quella che tale lavoratore è tenuto a svolgere nell’ambito della suddetta funzione di docente scolastico
CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 23 aprile 2020, n. C-710/18 Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45, paragrafo 1, TFUE - Retribuzione - Inquadramento nei livelli di un sistema retributivo - Sistema retributivo che collega il beneficio di una retribuzione più elevata all’anzianità maturata presso il medesimo datore di lavoro - Limitata presa in [...]