CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20819 depositata il 14 ottobre 2016 – I collaboratori scolastici, già inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee ed annuali, in caso di accesso alle graduatorie di nuovi aspiranti, hanno, ai sensi degli artt. 4 e 7 del D.M. 19 aprile 2001 n. 75, un diritto di precedenza limitatamente alle graduatorie di circolo o di istituto
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20819 depositata il 14 ottobre 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - PERSONALE DOCENTE - COLLABORATORI SCOLASTICI - GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO - SUPPLENZE TEMPORANEE Svolgimento del processo 1. L.M., inserito nella graduatoria permanente provinciale di Foggia ad esaurimento per il conferimento delle supplenze del personale ATA, profilo di [...]