CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2017, n. 30088

Inquadramento contrattuale superiore – Differenze retributive – Ricorso per Cassazione tardivo – Termine annuale di impugnazione – Sospensione feriale dei termini processuali – Esclusione delle controversie di lavoro

Fatti di causa

1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di F.D.G. intesa al riconoscimento del grado di quadro super a partire dal 1 agosto 1993 ed alla condanna della convenuta B.S. s.p.a. al pagamento delle connesse differenze retributive oltre accessori.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso F.D.G. sulla base di due motivi.

2.1. U. s.p.a., quale incorporante il B.S. s.p.a., ha resistito con tempestivo controricorso;

2.2. Entrambe le parti hanno depositato memoria;

Ragioni della decisione

1. Il ricorso per cassazione è inammissibile in quanto tardivo.

1.1. La sentenza impugnata è stata depositata in data 25 novembre 2011 e il ricorso per cassazione, sottoscritto dal procuratore in data 18 dicembre 2012, spedito per la notifica a mezzo posta in data 24 dicembre 2012 e quindi oltre il termine annuale di impugnazione, applicabile in ragione della data di deposito del ricorso di primo grado – il 6 dicembre 2007 – (v. art. 58 comma primo della legge n. 69 del 2009, in relazione alla modifica introdotta dall’art.. 46, comma 17, l. cit. che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ. (Cass. ord. n. 19969 del 2015, n. 17060 del 2012).

1.2. Alcun rilievo assume la sospensione feriale dei termini processuali, in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 749 del 2007, Cass. n. 10452 del 2006, n. 820 del 2006, n. 20732 del 2004, n. 5015 del 2002);

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.