lavoro

Corte di Cassazione ordinanza n. 29760 depositata il 26 ottobre 2023 – In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento

In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento

Il diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 va contemperato con le “esigenze economiche, produttive o organizzative” del datore di lavoro

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29343 depositata il 12 settembre 2023, intervenendo in tema di trasferimento e legge 104/1992, ha ribadito che "... il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del 1992 deve essere, comunque, pur sempre compatibile con le "esigenze economiche, produttive o organizzative" del [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 29343 depositata il 12 settembre 2023 – Il diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del 1992 deve essere, comunque, pur sempre compatibile con le “esigenze economiche, produttive o organizzative” del datore di lavoro, esigenze cui tale diritto resta subordinato e con le quali esso deve essere necessariamente coordinato e non è sufficiente la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare dell’handicappato, aspira

Il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del 1992 deve essere, comunque, pur sempre compatibile con le "esigenze economiche, produttive o organizzative" del datore di lavoro, esigenze cui tale diritto resta subordinato e con le quali esso deve essere necessariamente coordinato e non è sufficiente la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare dell'handicappato, aspira

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29567 depositata il 25 ottobre 2023 – Al fine di determinare il trattamento economico per malattia spettante agli ufficiali giudiziari, non si computano l’indennità di trasferta ed il compenso in percentuale sui crediti recuperati dall’Erario (nel regime anteriore all’accordo del 22 maggio 2009), trattandosi di emolumenti che, pur avendo natura incentivante, non sono quote fisse ma accessorie e variabili della retribuzione alle quali non fa riferimento la tabella B richiamata dall’art. 34 del c.c.n.l. del comparto ministeri, cui rinvia l’art. 21 del medesimo contratto, quanto al riconoscimento del trattamento economico accessorio durante la malattia

Al fine di determinare il trattamento economico per malattia spettante agli ufficiali giudiziari, non si computano l'indennità di trasferta ed il compenso in percentuale sui crediti recuperati dall'Erario (nel regime anteriore all'accordo del 22 maggio 2009), trattandosi di emolumenti che, pur avendo natura incentivante, non sono quote fisse ma accessorie e variabili della retribuzione alle quali non fa riferimento la tabella B richiamata dall'art. 34 del c.c.n.l. del comparto ministeri, cui rinvia l'art. 21 del medesimo contratto, quanto al riconoscimento del trattamento economico accessorio durante la malattia

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28907 depositata il 18 ottobre 2023 – La specificazione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato può risultare dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative

La specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato può risultare dall'atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l'organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28883 depositata il 18 ottobre 2023 – Spetta all’imprenditore, a norma dell’art. 2109 cod.civ., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti e quindi di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, sul presupposto di una sua valutazione comparativa delle diverse esigenze, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore competendo soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale

Spetta all'imprenditore, a norma dell'art. 2109 cod.civ., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti e quindi di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, sul presupposto di una sua valutazione comparativa delle diverse esigenze, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore competendo soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28996 depositata il 18 ottobre 2023 – Pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato full time, il datore di lavoro può provare sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni anche per facta concludentia; una volta raggiunta la prova di tali sospensioni, esse si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro full time; una volta integrato in tal modo il contratto, eventuali modifiche successive di quelle sospensioni concordate richiedono un nuovo consenso del lavoratore e quindi non possono essere disposte né imposte unilateralmente dal datore di lavoro

Pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato full time, il datore di lavoro può provare sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni anche per facta concludentia; una volta raggiunta la prova di tali sospensioni, esse si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro full time; una volta integrato in tal modo il contratto, eventuali modifiche successive di quelle sospensioni concordate richiedono un nuovo consenso del lavoratore e quindi non possono essere disposte né imposte unilateralmente dal datore di lavoro.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28966 depositata il 18 ottobre 2023 – L’adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l’atto sia conforme alla volontà delle parti collettive

L'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive

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