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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26746 depositata il 18 settembre 2023 – L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una sua specifica clausola integra una indagine di fatto che è affidata al giudice di merito. Ne consegue che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’ interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata

L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una sua specifica clausola integra una indagine di fatto che è affidata al giudice di merito. Ne consegue che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell' interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata

La scelta del CCNL da applicare rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e non può essere imposta né non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale

Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la sentenza n. 2046 depositata il 14 settembre 2023, interviene in tema della equa retribuzione e scelta del CCNL da applicare. ha ribadito il principio secondo cui "... il C.C.N.L. da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il [...]

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, sentenza n. 2046 depositata il 4 settembre 2023 – Il C.C.N.L. da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di Contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale

Il C.C.N.L. da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di Contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26343 depositata il 12 settembre 2023 – Il diritto del genitore o del familiare che assiste con continuità un handicappato di scegliere la sede lavorativa più vicino al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto o illimitato perché detto diritto può essere fatto valere allorquando – alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti – il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive o organizzative del datore di lavoro

Il diritto del genitore o del familiare che assiste con continuità un handicappato di scegliere la sede lavorativa più vicino al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto o illimitato perché detto diritto può essere fatto valere allorquando – alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti – il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive o organizzative del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26104 depositata il 7 settembre 2023 – Ricongiunzione nel Fondo Volo del periodo di contribuzione versato presso l’INPDAP

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26104 depositata il 7 settembre 2023 Lavoro - Fondo previdenziale INPDAD - Ricongiunzione nel Fondo Volo del periodo di contribuzione versato presso l’INPDAP - INPS-AGO - Costituzione di una posizione previdenziale ex L. n. 322/1958 - Interessi - Accoglimento  Rilevato che Con sentenza del giorno 3.5.2021 n. 1770, la [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26071 depositata il 7 settembre 2023 – In tema di pubblico impiego privatizzato, le misure di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, hanno la funzione di proteggere la salute della donna ma anche quella di soddisfare le esigenze puramente fisiologiche del minore, nonché di appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, sicché devono essere riconosciuti anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione, e, in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati

In tema di pubblico impiego privatizzato, le misure di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, hanno la funzione di proteggere la salute della donna ma anche quella di soddisfare le esigenze puramente fisiologiche del minore, nonché di appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, sicché devono essere riconosciuti anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione, e, in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre 2023 – In materia quello del decisivo rilievo dell’effettività dell’assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le “reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c. c.

In materia quello del decisivo rilievo dell’effettività dell’assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c. c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25551 depositata il 31 agosto 2023 – In capo al committente è istituita «una speciale responsabilità» si attua, per questa via, «una sorta di “codatorialità sostanziale”, nell’ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto in definitiva l’appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi

In capo al committente è istituita «una speciale responsabilità» si attua, per questa via, «una sorta di “codatorialità sostanziale”, nell’ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto in definitiva l’appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi

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