lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 19663 depositata l’ 11 luglio 2023 – Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20397 depositata il 14 luglio 2023 – Il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi l’accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta in concreto, l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria, il raffronto dei risultati delle suddette fasi

Il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi l'accertamento in fatto dell'attività lavorativa svolta in concreto, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria, il raffronto dei risultati delle suddette fasi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 19553 depositata il 10 luglio 2023 – L’art. 33 della legge n. 104/1992 e l’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 sono chiari nel richiedere che il soggetto da assistere sia affetto da «disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104» sicché qualora, come nella fattispecie, l’accertamento amministrativo venga revocato il dipendente, pubblico e privato, non può fare leva sul riconoscimento originario, ormai superato, perché sia i permessi che il congedo presuppongono l’attualità dell’esigenza di assistenza, che deve essere certificata dagli organi amministrativi a ciò deputati.

L’art. 33 della legge n. 104/1992 e l’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 sono chiari nel richiedere che il soggetto da assistere sia affetto da «disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104» sicché qualora, come nella fattispecie, l’accertamento amministrativo venga revocato il dipendente, pubblico e privato, non può fare leva sul riconoscimento originario, ormai superato, perché sia i permessi che il congedo presuppongono l’attualità dell’esigenza di assistenza, che deve essere certificata dagli organi amministrativi a ciò deputati.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19659 depositata l’ 11 luglio 2023 – La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato

La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19173 depositata il 6 luglio 2023 – In tema di cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., la decadenza di cui all’art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, non si applica alle cessioni intervenute prima dell’entrata in vigore della predetta legge, come emerge dall’interpretazione letterale della norma – di carattere eccezionale – che individua espressamente il “dies a quo” del termine di decadenza nella “data del trasferimento”, nonché, sul piano logico-sistematico, dall’assenza, nel comma 4 dell’art. 32 citato, di disposizione analoga a quella prevista per i contratti a termine, ove invece è stata disciplinata chiaramente l’ipotesi anche per quelli già scadut

In tema di cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, non si applica alle cessioni intervenute prima dell'entrata in vigore della predetta legge, come emerge dall'interpretazione letterale della norma - di carattere eccezionale - che individua espressamente il "dies a quo" del termine di decadenza nella "data del trasferimento", nonché, sul piano logico-sistematico, dall'assenza, nel comma 4 dell'art. 32 citato, di disposizione analoga a quella prevista per i contratti a termine, ove invece è stata disciplinata chiaramente l'ipotesi anche per quelli già scadut

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19121 depositata il 6 luglio 2023 – Compete all’imprenditore, a norma dell’art. 2109 c.c., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti e quindi di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, sul presupposto di una sua valutazione comparativa delle diverse esigenze, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore competendo soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale

Compete all'imprenditore, a norma dell'art. 2109 c.c., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti e quindi di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, sul presupposto di una sua valutazione comparativa delle diverse esigenze, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore competendo soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19111 depositata il 6 luglio 2023 – Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall’art. 1226 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l’unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza

Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall’art. 1226 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l’unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19105 depositata il 6 luglio 2023 – L’interpretazione del contratto di appalto è riservata al giudice di merito, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti e pertanto in un’indagine di fatto censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

L’interpretazione del contratto di appalto è riservata al giudice di merito, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti e pertanto in un’indagine di fatto censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

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