CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26071 depositata il 7 settembre 2023
Lavoro – Indennità di produttività di ufficio e di professionalità – Pubblico impiego privatizzato – Astensione obbligatoria per maternità – Riposi per allattamento – CCNL del Comparto delle Agenzie fiscali – CCNI dell’Agenzia delle Dogane – Equiparazione ore di permesso per allattamento alle ore di presenza in ufficio – Rigetto
Rilevato che
1. la sentenza attualmente impugnata ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città di accoglimento del ricorso proposto da M.F. onde ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento dell’indennità di produttività di ufficio e di professionalità per il periodo di astensione obbligatoria per maternità e per i riposi per allattamento;
2. la Corte territoriale, in sintesi riteneva che:
– l’art. 55 del CCNL del Comparto delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004 stabilisce che, in caso di congedo parentale e di interdizione anticipata dal lavoro, al dipendente spetta l’intera retribuzione, comprese le quote di incentivi eventualmente previste dalla contrattazione integrativa;
– Il CCNI dell’Agenzia delle Dogane del 29 luglio 2008 (quadriennio 2002-2005) prevede la liquidazione ai dipendenti dell’indennità di professionalità (ora indennità di obiettivo istituzionale) e dell’indennità di produttività ufficio (artt. 14 e 15);
– quanto stabilito dall’art. 55 cit. trova anche riscontro nell’art. 71, comma 5, del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, che in via eccezionale, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa (di regola derivante dalla presenza in ufficio), ha sancito l’equiparazione alla presenza in servizio delle assenze dal servizio dei dipendenti dovute, fra l’altro, al congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, nonché al congedo di paternità;
– di conseguenza, tale equiparazione vale per la ripartizione delle componenti variabili della retribuzione, regolate dalla contrattazione integrativa, come quelle in esame;
– le suindicate disposizioni normative e contrattuali consentono di superare l’art. 4 del CCNI 15 dicembre 2005 e l’art. 3, comma 2, della “Preintesa sulla utilizzazione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” del 9 dicembre 2008, secondo cui gli incentivi in questione sono da parametrare alle “ore ordinarie di servizio effettivamente prestato”;
– invero, il suddetto criterio vale come regola generale, ma tale regola generale non trova applicazione per le ipotesi di assenza per cui è causa;
– è da condividere l’equiparazione – contestata dall’Agenzia – delle ore di permesso per allattamento alle ore di effettiva presenza in ufficio effettuata dal Tribunale;
– infine, il carattere generale dell’equiparazione di cui all’art. 39 cit. impone di considerare le ore di permesso per l’allattamento quali ore di effettivo servizio sia per l’attribuzione degli incentivi di cui alla contrattazione collettiva, sia per il cumulo con i periodi di fruizione delle ore accantonate nella “banca ore”, pure nei casi in cui tale cumulo copra l’intera giornata lavorativa e la presenza in servizio venga quindi a mancare del tutto;
3. il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli domanda la cassazione della sentenza con due motivi;
resiste con controricorso la lavoratrice;
Ritenuto che
1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 5, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001; dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 e dell’art. 4 del CCNI del 15 novembre 2005 nonché dell’art. 3, comma 2, della “Preintesa sulla utilizzazione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” del 9 dicembre 2008 e degli artt. 1362 e ss. cod. civ., con riguardo al riconoscimento dell’indennità di produttività, avvenuto in base all’art. 55 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali del 28 maggio 2004 e all’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, in riferimento al disposto riconoscimento in favore dei dipendenti di tutti gli ulteriori emolumenti richiesti, sempre sulla base dell’erronea premessa dell’equiparazione delle ore di permesso per allattamento all’effettiva presenza in ufficio;
2. i motivi vanno definiti sulla base del precedente di questa S.C., qui condiviso e cui si intende dare continuità ed alle cui motivazioni si fa richiamo ai sensi dell’art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., secondo cui «in tema di pubblico impiego privatizzato, le misure di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, hanno la funzione di proteggere la salute della donna ma anche quella di soddisfare le esigenze puramente fisiologiche del minore, nonché di appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, sicché devono essere riconosciuti anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione, e, in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati» (Cass. 28 novembre 2019, n. 31137; poi anche Cass. 25 maggio 2022, n. 16929; Cass. 8 maggio 2023, n. 12058), il che comporta la conferma della pronuncia
3. le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge e con distrazione in favore dell’Avv. A.M.L., dichiaratosi antistatario.
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