licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31964 depositata l’ 11 dicembre 2024 – L’art. 2, legge n. 604 del 1966, nel prescrivere, a pena di inefficacia, l’obbligo della comunicazione per iscritto del licenziamento, non richiede l’uso di formule o modalità specifiche, purché la volontà datoriale di porre fine al rapporto sia chiara ed univoca, ai fini della tutela dell’affidamento del destinatario su cui grava l’onere di una tempestiva impugnazione

L’art. 2, legge n. 604 del 1966, nel prescrivere, a pena di inefficacia, l’obbligo della comunicazione per iscritto del licenziamento, non richiede l’uso di formule o modalità specifiche, purché la volontà datoriale di porre fine al rapporto sia chiara ed univoca, ai fini della tutela dell’affidamento del destinatario su cui grava l’onere di una tempestiva impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32007 depositata l’ 11 dicembre 2024 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e all’esito della sentenza della Corte cost. n. 125 del 2022, l’accertamento del giudice che prelude all’applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, St. Lav. ha ad oggetto la semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, non essendo più richiesta la verifica di manifesta inesistenza dei presupposti di legittimità dello stesso

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e all'esito della sentenza della Corte cost. n. 125 del 2022, l'accertamento del giudice che prelude all'applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, St. Lav. ha ad oggetto la semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, non essendo più richiesta la verifica di manifesta inesistenza dei presupposti di legittimità dello stesso

E’ inesistente il licenziamento proveniente dall’ex datore di lavoro cedente, intimato successivamente al trasferimento del rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 31551 depositata il 9 dicembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento e cessione d'azienda, ha ribadito il principio secondo cui "il licenziamento intimato a non domino, da un soggetto effettivamente estraneo al rapporto (datore di lavoro formale, apparente o comunque soggetto non legittimato), non sia idoneo [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31551 depositata il 9 dicembre 2024 – In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l’accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all’art. 2112 cod.civ. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario

In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 cod.civ. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario

Illegittimo il licenziamento del dipendente in cura per depressione che va a suonare il piano

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 30722 depositata il 29 novembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento per comportamenti pregiudizievoli che incidano sulla guarigione, ha ribadito il principio secondo cui "in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 30722 depositata il 29 novembre 2024 – In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo

In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, – Sentenza n. 30540 depositata il 27 novembre 2024 – In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell’atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell’atto tipico entro il termine indicato, mentre – se l’atto ha carattere recettizio – la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell’atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell’atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell’atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l’atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell’atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 31866 depositata l’ 11 dicembre 2024 – La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi  morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione  della sanzione espulsiva

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi  morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione  della sanzione espulsiva

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