CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31964 depositata l’ 11 dicembre 2024 – L’art. 2, legge n. 604 del 1966, nel prescrivere, a pena di inefficacia, l’obbligo della comunicazione per iscritto del licenziamento, non richiede l’uso di formule o modalità specifiche, purché la volontà datoriale di porre fine al rapporto sia chiara ed univoca, ai fini della tutela dell’affidamento del destinatario su cui grava l’onere di una tempestiva impugnazione
L’art. 2, legge n. 604 del 1966, nel prescrivere, a pena di inefficacia, l’obbligo della comunicazione per iscritto del licenziamento, non richiede l’uso di formule o modalità specifiche, purché la volontà datoriale di porre fine al rapporto sia chiara ed univoca, ai fini della tutela dell’affidamento del destinatario su cui grava l’onere di una tempestiva impugnazione