CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18124 depositata il 15 settembre 2016 – Per i licenziamenti effettuati per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell’impugnativa della legittimità del licenziamento deve comunque verificare l’effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18124 depositata il 15 settembre 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO - LICENZIAMENTO PER RAGIONI DISCIPLINARI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - GRAVITA' DELLA CONDOTTA Svolgimento del processo Con sentenza n. 6556/2013, depositata il 2 agosto 2013, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale [...]