licenziamenti

Legittimo il licenziamento comunicato all’indirizzo comunicato all’azienda, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare per iscritto le eventuali variazioni di residenza o di domicilio, e nell’ipotesi mancato ritiro della raccomandata trova applicazione la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. con obbligo di depositare l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza

Legittimo il licenziamento comunicato all'indirizzo comunicato all'azienda, il lavoratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto le eventuali variazioni di residenza o di domicilio, e nell'ipotesi mancato ritiro della raccomandata trova applicazione la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. con obbligo di depositare l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 28122 depositata il 31 ottobre 2024 – In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con cui viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con cui viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 28294 depositata il 4 novembre 2024 – L’obbligo di comunicazione contrattualmente posto a carico del lavoratore, dal CCNL settore bancario, è finalizzato a notiziare il datore dell’esistenza di indagini penali per reati che possano avere incidenza sul legame fiduciario, così mettendo la parte datoriale nelle condizioni di svolgere indagini interne, iniziare un procedimento disciplinare, eventualmente poi sospendendo lo stesso oppure rinviando “alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti”

L’obbligo di comunicazione contrattualmente posto a carico del lavoratore, dal CCNL settore bancario, è finalizzato a notiziare il datore dell’esistenza di indagini penali per reati che possano avere incidenza sul legame fiduciario, così mettendo la parte datoriale nelle condizioni di svolgere indagini interne, iniziare un procedimento disciplinare, eventualmente poi sospendendo lo stesso oppure rinviando “alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28164 depositata il 31 ottobre 2024 – L’art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. La giurisprudenza riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso anche nell’ipotesi di cambio appalto

L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. La giurisprudenza riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto

Illegittimo il licenziamento disciplinare in difetto della contestazione in quanto la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante rappresenta un presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso

Illegittimo il licenziamento disciplinare in difetto della contestazione in quanto la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante rappresenta un presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28927 depositata l’ 11 novembre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto  articolo  per  il  caso  di  difetto  assoluto  di giustificazione  del  provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza contestazione di addebito

In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto  articolo  per  il  caso  di  difetto  assoluto  di giustificazione  del  provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza contestazione di addebito

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28929 depositata l’ 11 novembre 2024 – L’espressione adoperata dall’art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo cui “Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”, secondo il suo inequivoco tenore letterale, impedisce di far leva sui precedenti disciplinari dopo due anni dalla applicazione delle sanzioni e consente, al contrario, di tener conto e cioè di valutare detti precedenti entro il biennio “ad ogni effetto”, quindi anche ai fini della “contestazione” disciplinare. La locuzione “ad ogni effetto”, per la sua ampiezza e per l’assenza di qualsiasi preclusione o limite, in nessun modo può essere letta come riferita al solo provvedimento di licenziamento, così da far coincidere, come preteso dall’attuale ricorrente, il dies ad quem del biennio con la decisione di recesso

L'espressione adoperata dall'art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo cui "Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione", secondo il suo inequivoco tenore letterale, impedisce di far leva sui precedenti disciplinari dopo due anni dalla applicazione delle sanzioni e consente, al contrario, di tener conto e cioè di valutare detti precedenti entro il biennio "ad ogni effetto", quindi anche ai fini della "contestazione" disciplinare. La locuzione "ad ogni effetto", per la sua ampiezza e per l'assenza di qualsiasi preclusione o limite, in nessun modo può essere letta come riferita al solo provvedimento di licenziamento, così da far coincidere, come preteso dall'attuale ricorrente, il dies ad quem del biennio con la decisione di recesso

Legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente ritardatario

La Corte di Cassazione. sezione lavoro, con l'ordinanza n. 28929 depositata l' 11 novembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha statuito il principio secondo cui "L'espressione adoperata dall'art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo cui "Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione", secondo il [...]

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