Legittimo il licenziamento comunicato all’indirizzo comunicato all’azienda, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare per iscritto le eventuali variazioni di residenza o di domicilio, e nell’ipotesi mancato ritiro della raccomandata trova applicazione la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. con obbligo di depositare l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza
Legittimo il licenziamento comunicato all'indirizzo comunicato all'azienda, il lavoratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto le eventuali variazioni di residenza o di domicilio, e nell'ipotesi mancato ritiro della raccomandata trova applicazione la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. con obbligo di depositare l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza