Anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi della legge n. 604 del 1966 art. 3, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 36188 depositata il 12 dicembre 2022 – Anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi della legge n. 604 del 1966 art. 3, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità
il 19 Dicembre, 2022in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, licenziamenti
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36461 depositata il 13 dicembre 2022 – La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni
il 16 Dicembre, 2022in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, licenziamenti
La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 35035 depositata il 29 novembre 2022 – Nel caso di licenziamento collettivo, la violazione della quota di riserva prescritta dall’art. 3 della l. n. 68 del 1999 rientra nell’ipotesi di in quanto assunti in contrasto con espressa previsione legale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L. n. 223 del 1991, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st. lav. novellato, quale opzione interpretativa rispettosa del dettato normativo e conforme alla finalità della disciplina – anche sovranazionale – in materia, posta a speciale protezione del disabile
il 16 Dicembre, 2022in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, licenziamenti
Nel caso di licenziamento collettivo, la violazione della quota di riserva prescritta dall’art. 3 della l. n. 68 del 1999 rientra nell’ipotesi di
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35797 depositata il 6 dicembre 2022 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva, le esigenze di cui all’art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, riferite al complesso aziendale, possono costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della l. n. 223 citata, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine
il 15 Dicembre, 2022in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, licenziamenti
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva, le esigenze di cui all’art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, riferite al complesso aziendale, possono costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della l. n. 223 citata, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35646 depositata il 5 dicembre 2022 – In tema di licenziamento individuale, la novellazione dell’art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell’art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l’anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l’onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento
il 15 Dicembre, 2022in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, licenziamenti
In tema di licenziamento individuale, la novellazione dell’art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell’art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l’anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l’onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2022, n. 35225 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del “repéchage”, gravando la prova della impossibilità di ricollocamento sul datore di lavoro, tuttavia, una volta accertata, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l’esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il descritto quadro probatorio
il 5 Dicembre, 2022in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, licenziamenti
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del “repéchage”, gravando la prova della impossibilità di ricollocamento sul datore di lavoro, tuttavia, una volta accertata, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l’esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il descritto quadro probatorio
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2022, n. 35234 – Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4), dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione
il 5 Dicembre, 2022in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, licenziamenti
Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4), dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2022, n. 33889 – In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta dettati dalla legge n. 223/1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta
il 5 Dicembre, 2022in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, licenziamenti
In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta dettati dalla legge n. 223/1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta
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