licenziamenti

Legittimo il licenziamento disciplinare per assenze ingiustificate e senza comunicazione al datore di lavoro

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 22004 depositata il 5 agosto 2024, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha riaffermato che "il lavoratore dipendente può ritardare l’inizio della prestazione o assentarsi dal lavoro soltanto per giustificato motivo e preavvertendo il suo diretto superiore, entro il termine fissato dal contratto collettivo" La vicenda [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22186 depositata il 6 agosto 2024 – Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della legge n. 604/1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore

Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della legge n. 604/1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore

Illegittimo il licenziamento del dipendente indotto in errore dal datore di lavoro sul calcolo per il superamento del periodo di comporto

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 22455 depositata l' 8 agosto 2024, intervenendo in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha ribadito il principio secondo cui "... laddove,[...], la contrattazione collettiva non contenga un'espressa previsione in tal senso, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 22455 depositata l’ 8 agosto 2024 – Qualora la contrattazione collettiva non contenga un’espressa previsione, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell’imminente superamento del periodo di comporto

Qualora la contrattazione collettiva non contenga un'espressa previsione, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell'imminente superamento del periodo di comporto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 21299 depositata il 30 luglio 2024 – Ai fini della degli obblighi di consultazione e informazione di cui alla direttiva europea concernente ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in tutti i casi di licenziamento collettivo dette procedure di informazione e consultazione si devono applicare anche ai dirigenti

Ai fini della degli obblighi di consultazione e informazione di cui alla direttiva europea concernente ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in tutti i casi di licenziamento collettivo dette procedure di informazione e consultazione si devono applicare anche ai dirigenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21123 depositata il 29 luglio 2024 – In materia di sanzioni disciplinari la tolleranza, da parte del datore di lavoro, di precedenti mancanze – dello stesso o di altro lavoratore – non implica acquiescenza preclusiva della possibilità di un licenziamento per un’eguale infrazione successiva, atteso anche il presumibile progressivo abbassamento del limite entro il quale il datore di lavoro può essere indotto a tollerare la ripetizione di condotte antigiuridiche dei propri dipendenti, le quali lo legittimerebbero a recedere dal contratto, e tenuto conto altresì che la mancata reazione alle prime infrazioni può essere giustificata, nel caso in cui l’azienda abbia una struttura organizzativa complessa, dalla diversità di competenze degli organi e uffici preposti all’accertamento e alla valutazione delle varie mancanze

In materia di sanzioni disciplinari la tolleranza, da parte del datore di lavoro, di precedenti mancanze - dello stesso o di altro lavoratore - non implica acquiescenza preclusiva della possibilità di un licenziamento per un'eguale infrazione successiva, atteso anche il presumibile progressivo abbassamento del limite entro il quale il datore di lavoro può essere indotto a tollerare la ripetizione di condotte antigiuridiche dei propri dipendenti, le quali lo legittimerebbero a recedere dal contratto, e tenuto conto altresì che la mancata reazione alle prime infrazioni può essere giustificata, nel caso in cui l'azienda abbia una struttura organizzativa complessa, dalla diversità di competenze degli organi e uffici preposti all'accertamento e alla valutazione delle varie mancanze

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