licenziamenti

Illegittimo il licenziamento del dipendente indotto in errore dal datore di lavoro sul calcolo per il superamento del periodo di comporto

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 22455 depositata l' 8 agosto 2024, intervenendo in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha ribadito il principio secondo cui "... laddove,[...], la contrattazione collettiva non contenga un'espressa previsione in tal senso, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 22455 depositata l’ 8 agosto 2024 – Qualora la contrattazione collettiva non contenga un’espressa previsione, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell’imminente superamento del periodo di comporto

Qualora la contrattazione collettiva non contenga un'espressa previsione, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell'imminente superamento del periodo di comporto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 21299 depositata il 30 luglio 2024 – Ai fini della degli obblighi di consultazione e informazione di cui alla direttiva europea concernente ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in tutti i casi di licenziamento collettivo dette procedure di informazione e consultazione si devono applicare anche ai dirigenti

Ai fini della degli obblighi di consultazione e informazione di cui alla direttiva europea concernente ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in tutti i casi di licenziamento collettivo dette procedure di informazione e consultazione si devono applicare anche ai dirigenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21123 depositata il 29 luglio 2024 – In materia di sanzioni disciplinari la tolleranza, da parte del datore di lavoro, di precedenti mancanze – dello stesso o di altro lavoratore – non implica acquiescenza preclusiva della possibilità di un licenziamento per un’eguale infrazione successiva, atteso anche il presumibile progressivo abbassamento del limite entro il quale il datore di lavoro può essere indotto a tollerare la ripetizione di condotte antigiuridiche dei propri dipendenti, le quali lo legittimerebbero a recedere dal contratto, e tenuto conto altresì che la mancata reazione alle prime infrazioni può essere giustificata, nel caso in cui l’azienda abbia una struttura organizzativa complessa, dalla diversità di competenze degli organi e uffici preposti all’accertamento e alla valutazione delle varie mancanze

In materia di sanzioni disciplinari la tolleranza, da parte del datore di lavoro, di precedenti mancanze - dello stesso o di altro lavoratore - non implica acquiescenza preclusiva della possibilità di un licenziamento per un'eguale infrazione successiva, atteso anche il presumibile progressivo abbassamento del limite entro il quale il datore di lavoro può essere indotto a tollerare la ripetizione di condotte antigiuridiche dei propri dipendenti, le quali lo legittimerebbero a recedere dal contratto, e tenuto conto altresì che la mancata reazione alle prime infrazioni può essere giustificata, nel caso in cui l'azienda abbia una struttura organizzativa complessa, dalla diversità di competenze degli organi e uffici preposti all'accertamento e alla valutazione delle varie mancanze

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza,n. 21351 depositata il 30 luglio 2024 – Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio “ex ante” in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio

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