licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza,n. 21351 depositata il 30 luglio 2024 – Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio “ex ante” in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21102 depositata il 29 luglio 2024 – L’esclusione dell’obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente. L’esclusione della procedura esige che la singola fase lavorativa sia conclusa tutta insieme, mentre se l’esaurimento è graduale occorre il licenziamento collettivo per comparare tra loro i dipendenti con la stessa professionalità

L'esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente. L’esclusione della procedura esige che la singola fase lavorativa sia conclusa tutta insieme, mentre se l’esaurimento è graduale occorre il licenziamento collettivo per comparare tra loro i dipendenti con la stessa professionalità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 21099 depositata il 29 luglio 2024 – Il principio di tempestività della contestazione è riconducibile all’area delle garanzie procedimentali prescritte dall’art. 7 legge n. 300/1970 per i casi di licenziamento ontologicamente disciplinare, anche di dirigente

Il principio di tempestività della contestazione è riconducibile all’area delle garanzie procedimentali prescritte dall’art. 7 legge n. 300/1970 per i casi di licenziamento ontologicamente disciplinare, anche di dirigente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20698 depositata il 25 luglio 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 18892 depositata il 10 luglio 2024 – Alla declaratoria di illegittimità di un licenziamento, con il conseguente ordine di reintegrazione, il datore di lavoro ottemperi innanzitutto con il riammettere il lavoratore nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all’atto dell’illegittimo licenziamento; salvo disporre successivamente il suo trasferimento nel concorso delle condizioni richieste dalla legge

Alla declaratoria di illegittimità di un licenziamento, con il conseguente ordine di reintegrazione, il datore di lavoro ottemperi innanzitutto con il riammettere il lavoratore nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all'atto dell'illegittimo licenziamento; salvo disporre successivamente il suo trasferimento nel concorso delle condizioni richieste dalla legge

Il datore deve ottemperare all’ordine di reintegrazione riammettendo il dipendete nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all’atto dell’illegittimo licenziamento. Unica eccezione a tale regola è costituita dalla impossibilità di riammettere il lavoratore reintegrato nella precedente sede per la dimostrata insussistenza di posti comportanti l’espletamento delle ultime mansioni nonché di mansioni equivalenti a queste ultime

Il datore deve ottemperare all’ordine di reintegrazione riammettendo il dipendete nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all'atto dell'illegittimo licenziamento. Unica eccezione a tale regola è costituita dalla impossibilità di riammettere il lavoratore reintegrato nella precedente sede per la dimostrata insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni nonché di mansioni equivalenti a queste ultime

Corte di Giustizia dell’ Unione Europea, seconda sezione, nella causa C‑196/23 depositata l’ 11 luglio 2024 – L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come «licenziamento collettivo» e non richiede, quindi, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste da detto articolo 2

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come «licenziamento collettivo» e non richiede, quindi, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste da detto articolo 2.

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