licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19740 depositata il 17 luglio 2024 – Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione del recesso opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro

Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione del recesso opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro

Reintegra del lavoratore licenziato a seguito del provvedimento disciplinare per addebito punito dal CCNL con sanzione conservativa

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 129 depositata il 16 luglio 2024 ha "... 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre [...]

La tutela della reintegra deve essere applicata anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui venga dimostrato in giudizio l’insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del recesso dal datore di lavoro

La tutela della reintegra deve essere applicata anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui venga dimostrato in giudizio l’insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del recesso dal datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18904 depositata il 10 luglio 2024 – A fronte dell’esistenza di mansioni inferiori il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, deve offrire la mansione alternativa anche inferiore al lavoratore, prospettandone il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore

A fronte dell’esistenza di mansioni inferiori il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, deve offrire la mansione alternativa anche inferiore al lavoratore, prospettandone il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18620 depositata l’ 8 luglio 2024 – – Modalità di esecuzione dalle mansioni – Orario full time

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18620 depositata l' 8 luglio 2024 Licenziamento per giusta causa - Rapporto di lavoro subordinato - Modalità di esecuzione dalle mansioni - Orario full time - Richieste a titolo di tredicesima, ferie e permessi - TFR - cd. “doppia conforme” - Rigetto Fatti di causa La Corte d'appello [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18552 depositata l’ 8 luglio 2024 – E’ consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora “sub iudice”, purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione

E' consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora "sub iudice", purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 129 depositata il 16 luglio 2024 – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata in riferimento all’art. 76 Cost., va dichiarata non fondata (punto 7 e seguenti); parimenti non fondate sono le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 40 e 41 Cost. (punto 8 e seguenti); la questione sollevata in riferimento all’art. 39 Cost. va dichiarata non fondata

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata in riferimento all’art. 76 Cost., va dichiarata non fondata (punto 7 e seguenti); parimenti non fondate sono le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 40 e 41 Cost. (punto 8 e seguenti); la questione sollevata in riferimento all’art. 39 Cost. va dichiarata non fondata

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