Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1604 depositata il 16 gennaio 2024 – L’annullamento del licenziamento impugnato sarebbe conseguito quand’anche si fosse potuto riconoscere nel comportamento della ricorrente “un inadempimento nella sua materialità”, posto che ai fini della tutela reale rileva anche la mancanza di illiceità disciplinare del fatto; e tale tutela va quindi accordata anche nell’ipotesi in cui non sussista alcuna responsabilità personale rispetto ad un fattispecie di inadempimento considerata nella sua materialità
L'annullamento del licenziamento impugnato sarebbe conseguito quand’anche si fosse potuto riconoscere nel comportamento della ricorrente “un inadempimento nella sua materialità”, posto che ai fini della tutela reale rileva anche la mancanza di illiceità disciplinare del fatto; e tale tutela va quindi accordata anche nell’ipotesi in cui non sussista alcuna responsabilità personale rispetto ad un fattispecie di inadempimento considerata nella sua materialità