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Corte di Cassazione, ordinanza n. 35527 depositata il 19 dicembre 2023 – La deroga al divieto di licenziamento dell’art. 54 citato, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto della azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale

La deroga al divieto di licenziamento dell'art. 54 citato, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto della azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33527 depositata il 19 dicembre 2023 – La deroga al divieto di licenziamento dell’art. 54del d.lgs. n. 151/2001, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto della azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale

La deroga al divieto di licenziamento dell’art. 54del d.lgs. n. 151/2001, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto della azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 35516 depositata il 19 dicembre 2023 – La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge

La giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge

Il licenziamento della lavoratrice madre e vietato dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino salvo la cessazione di attività da interpretarsi in senso rigoroso

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35527 depositata il 19 dicembre 2023, intervenendo in tema di licenziamento di una lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del bambino, ha statuito che "... la disposizione di cui all'art. 54 predetto, il quale prevede limiti precisi e circoscritti per la deroga al generale [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 34107 depositata il 6 dicembre 2023 – La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente e come accade per Arif, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato, pertanto, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001

La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente e come accade per Arif, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato, pertanto, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001

Nelle somministrazioni irregolari è onere del lavoratore impugnare il licenziamento nei confronti dell’utilizzatore in virtù del subentro disposto ex lege

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30945 depositata il 7 novembre 2023, intervenendo in tema di risoluzione del rapporto di lavoro nelle ipotesi di somministrazione irregolare, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... In tema di somministrazione irregolare, l'art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla [...]

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