licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33016 depositata il 28 novembre 2023 – L’inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, comma secondo, cod. civ.), non determina di per sè la nullità del licenziamento, ma, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367 cod. civ.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa

L'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, comma secondo, cod. civ.), non determina di per sè la nullità del licenziamento, ma, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367 cod. civ.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 32563 depositata il 23 novembre 2023 – In caso di sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, non riconducibile ai casi di sospensione legale previsti dagli artt. 2110 e 2111, cod. civ., con la conseguenza che – al verificarsi di tale impossibilità assoluta e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l’assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico (ormai privo di valore), dovendosi anche escludere, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 2, che l’autonomia privata possa mantenere ugualmente in vita il rapporto contrattuale

In caso di sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, non riconducibile ai casi di sospensione legale previsti dagli artt. 2110 e 2111, cod. civ., con la conseguenza che - al verificarsi di tale impossibilità assoluta e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l'assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico (ormai privo di valore), dovendosi anche escludere, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2, che l’autonomia privata possa mantenere ugualmente in vita il rapporto contrattuale

Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro in caso di risoluzione illegittima del rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre 2023, intervenendo in tema di cessione del ramo di azienda e  del diritto del ripristino del rapporto di lavoro con la datrice di lavoro cedente, ha affermato che "... il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32543 depositata il 23 novembre 2023 – Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; tale circostanza ricorre esclusivamente quando sussistono i presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ. che, in deroga all’art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; da ciò consegue l’unicità del rapporto lavorativo ed il conseguimento della pensione di anzianità, deve ribadirsi che tale circostanza non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato

Soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; tale circostanza ricorre esclusivamente quando sussistono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; da ciò consegue l'unicità del rapporto lavorativo ed il conseguimento della pensione di anzianità, deve ribadirsi che tale circostanza non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32522 depositata il 23 novembre 2023 – Il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell’incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l’invalidità del rapporto di lavoro

Il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro

Corte di Cassazione, ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2023 – E’ legittimo il licenziamento per condotte omissive, in quanto violative di precisi obblighi giuridici positivi, ossia di fare. Pertanto integrano non una “esecuzione negligente”, bensì la “mancata esecuzione” di prestazioni lavorative

E' legittimo il licenziamento per condotte omissive, in quanto violative di precisi obblighi giuridici positivi, ossia di fare. Pertanto integrano non una “esecuzione negligente”, bensì la “mancata esecuzione” di prestazioni lavorative

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31660 depositata il 14 novembre 2023 – Ai fini del controllo sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l’effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del unico posto di lavoro; senza che questo trasmodi in indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali

Ai fini del controllo sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l’effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del unico posto di lavoro; senza che questo trasmodi in indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali

E’ legittimo il licenziamento per mancata esecuzione di determinati compiti, in quanto tali omissioni integrano la mancata esecuzione della prestazione lavorativa

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2023, intervenendo in tema di licenziamenti, ha ribadito che la "... “mancata esecuzione” di determinati e specifici compiti [costituiscono] vere e proprie condotte omissive, violative di precisi obblighi giuridici positivi, ossia di fare. Pertanto integrano non una “esecuzione negligente”, bensì la “mancata esecuzione” [...]

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