licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31645 depositata il 14 novembre 2023 – Quando il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, sia determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo sussistenti all’epoca della comunicazione del licenziamento, e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell’attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito

Quando il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, sia determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento, e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31540 depositata il 13 novembre 2023 – L’obbligo di repechage riguarda la sfera giuridico-patrimoniale del datore di lavoro che ha intenzione di intimare il licenziamento e quindi va assolto in primo luogo con riguardo alla sua organizzazione. La cessione del contratto di lavoro è a struttura trilaterale, sicché per essere valida e indurre il lavoratore ad accettare (o a rifiutare ma in tal caso a rendere giustificato il licenziamento) quell’offerta dovrebbe provenire anche dal cessionario, altrimenti il lavoratore “cedendo” non avrebbe alcuna certezza dell’eventuale futura accettazione del datore di lavoro cessionario.

L’obbligo di repechage riguarda la sfera giuridico-patrimoniale del datore di lavoro che ha intenzione di intimare il licenziamento e quindi va assolto in primo luogo con riguardo alla sua organizzazione. La cessione del contratto di lavoro è a struttura trilaterale, sicché per essere valida e indurre il lavoratore ad accettare (o a rifiutare ma in tal caso a rendere giustificato il licenziamento) quell’offerta dovrebbe provenire anche dal cessionario, altrimenti il lavoratore “cedendo” non avrebbe alcuna certezza dell’eventuale futura accettazione del datore di lavoro cessionario.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31561 depositata il 13 novembre 2023 – Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva non può rappresentare una circostanza muta di significato, ma, anzi, costituisce un elemento che il giudice dovrà valutare per accertare in concreto se chi è stato licenziato fosse o meno in grado – sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore ed avuto riguardo alla specifica formazione ed alla intera esperienza professionale del dipendente – di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva non può rappresentare una circostanza muta di significato, ma, anzi, costituisce un elemento che il giudice dovrà valutare per accertare in concreto se chi è stato licenziato fosse o meno in grado - sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore ed avuto riguardo alla specifica formazione ed alla intera esperienza professionale del dipendente – di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore

Licenziamento: per il repechage è imprescindibile la valutazione delle declaratorie del CCNL

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31561 depositata il 13 novembre 2023, intervenendo in tema di licenziamento e del rispetto dell’obbligo di repêchage, ha ribadito che "... nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva non può rappresentare una circostanza muta di significato, ma, [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31451 depositata il 13 novembre 2023 – Spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili; trattandosi di prova negativa usualmente si prova che nella fase concomitante e successiva al recesso, per un congruo periodo, non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore

Spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili; trattandosi di prova negativa usualmente si prova che nella fase concomitante e successiva al recesso, per un congruo periodo, non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore

Corte di Cassazione ordinanza n. 31593 depositata il 14 novembre 2023 – Anche con riguardo al rito del lavoro la prevalenza del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi sia contrasto tra le due parti della pronuncia, mentre ove l’incompatibilità manchi la portata precettiva della pronuncia va individuata pur sempre mediante l’integrazione del dispositivo con la motivazione

Anche con riguardo al rito del lavoro la prevalenza del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi sia contrasto tra le due parti della pronuncia, mentre ove l'incompatibilità manchi la portata precettiva della pronuncia va individuata pur sempre mediante l’integrazione del dispositivo con la motivazione

Licenziamento illegittimo e conseguenze nei casi di esistenza di un unico centro di interesse tra più società

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31593 depositata il 14 novembre 2023, interviene in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed unico centro di imputazione, riaffermando l'orientamento della stessa nelle ipotesi in cui il lavoratore riesce a dimostrare che le società del gruppo che operano nel sito costituiscono un unico centro d’imputazione giuridica [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31409 depositata il 13 novembre 2023 – Ai fini della tutela reintegratoria l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore

Ai fini della tutela reintegratoria l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore

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