La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2023, intervenendo in tema di licenziamenti, ha ribadito che la “… “mancata esecuzione” di determinati e specifici compiti [costituiscono] vere e proprie condotte omissive, violative di precisi obblighi giuridici positivi, ossia di fare. Pertanto integrano non una “esecuzione negligente”, bensì la “mancata esecuzione” di prestazioni lavorative. …”
La vicenda ha riguardato un lavoratore, le cui mansioni erano di responsabile di alcuni punti vendita della società, licenziato dal datore di lavoro per l’omessa esecuzione dei compiti che doveva eseguire. Il dipendente impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito al termine della fase c.d. sommaria del rito introdotto dalla legge n. 92/2012, accoglieva l’impugnazione, ordinava la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannava la società al pagamento dell’indennità risarcitoria, liquidata in dodici mensilità. All’esito dell’opposizione proposta dalla società, il Tribunale riteneva sussistenti alcuni degli inadempimenti contestati in via disciplinare, ma non così gravi da giustificare il licenziamento. Quindi dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava la società a pagare all’ex dipendente l’indennità risarcitoria in misura pari a venti mensilità. Avverso la decisione fu proposto appello dal lavoratore. La società presentava appello incidentale. La Corte di Appello respinse sia il reclamo principale che quello incidentale. Il dipendente proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini rigettavano il ricorso principale, dichiaravano inammissibile quello incidentale.
I giudici di legittimità evidenziano come, in primo luogo, “… è inammissibile il motivo relativo all’asserita violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per evidente difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato in concreto quale canone ermeneutico sarebbe stato violato e in quale punto della motivazione articolata dai giudici d’appello tale violazione si sarebbe manifestata. …”
Pertanto alla luce delle considerazione della Corte Suprema si evince che la mancata osservanza delle procedure aziendali in tema di formazione e di controllo igiene e qualità costituiscono veri e propri inadempimenti contrattuali per cui è legittimo il provvedimento di licenziamento.
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