Corte di Cassazione sentenza n. 3292 depositata il 12 febbraio 2018 – Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati -per quanto riguarda il notificante- al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari -quale appunto l’agente postale- sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo
Corte di Cassazione sentenza n. 3292 depositata il 12 febbraio 2018 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 1°/6/2016 il Tribunale di Avellino, in accoglimento del gravame interposto dalla società PI s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia -su riuniti giudizi- G. di P. Avellino n. 522 del 2014, ha rigettato la domanda nei confronti della [...]