CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 febbraio 2020, n. 4198 – La retribuzione pensionabile equivale alla retribuzione imponibile, mentre il criterio di cassa per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche, conguagli e premi può operare soltanto per i normali rapporti in corso ma non per quelli cessati prima del mese di corresponsione delle stesse somme
La retribuzione pensionabile equivale alla retribuzione imponibile, mentre il criterio di cassa per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche, conguagli e premi, stabilito per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche, conguagli e premi, stabilito dal d.lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 9, può operare soltanto per i normali rapporti in corso ma non per quelli cessati prima del mese di corresponsione delle stesse somme