CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 2025
Assegno mensile di assistenza – Inps – Accertamento della sussistenza dei requisiti reddituali e socio economici – Requisito sanitario
Rilevato che
1. il Tribunale di Gela, con la sentenza pubblicata in data 24/1/2017, resa ai sensi dell’art. 445-bis, comma 7, cod.proc.civ., ha condannato l’INPS ad erogare a A.F. l’assegno mensile di assistenza;
2. per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, affidando il ricorso ad un unico motivo; la F. non svolge attività difensiva; la proposta del relatore è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.
Considerato che
l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2697 cod.civ., 13 L. 118/1971, art. 1, comma 35, l. n. 247/2007, artt. 414, 416, 445 bis cod.proc.civ.), censura la sentenza impugnata per avere pronunciato la condanna al pagamento della prestazione assistenziale senza il previo accertamento della sussistenza dei requisiti reddituali e socio economici;
secondo l’ente previdenziale, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto, anche in mancanza di una qualsivoglia deduzione da parte della ricorrente sui requisiti extra sanitari, limitarsi ad accertare lo stato e il grado di invalidità dalla stessa posseduti all’esito del ricorso ex art. 445 bis, comma 6°, cod.proc.civ. attivato dalla parte privata dopo la formulazione della dichiarazione di dissenso alle conclusioni negative cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio;
il motivo è fondato;
in continuità con i precedenti di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 9/4/2019, n. 9876, Cass. 8/4/2019, n. 9755, ed ivi ampi richiami), devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all’ambito del giudizio previsto dall’ultimo comma dell’art. 445-bis cod.proc.civ. e all’eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;
la pronuncia di cui all’art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018);
non può contenere una condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell’accertamento tecnico preventivo;
in altri termini, il Tribunale deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario;
nel caso in esame, invece, ha pronunciato condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio;
la sentenza impugnata va, pertanto, cassata nella parte in cui ha condannato l’Inps, in persona del suo legale rappresentante, alla «refusione del beneficio dell’assegno di assistenza (art. 13 L. n. 118/1971) e ciò a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa»;
la novità della questione non preceduta da un consolidato orientamento di legittimità all’epoca del deposito del ricorso consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo; la natura della pronuncia che non è di rigetto né di inammissibilità, bensì di accoglimento, esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l’Inps al pagamento della prestazione in favore della F.. Compensa le spese dell’intero giudizio.
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