CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2022, n. 31147 – Il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, esulando dal suo oggetto qualunque declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, ancorché relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa, e che, conseguentemente, nel giudizio previsto dall’ultimo comma dell’art. 445-bis, il thema decidendum deve incentrarsi esclusivamente sulla contestazione delle conclusioni del CTU