processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 14077 depositata il 22 maggio 2023 – In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale, non sono inutilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l’autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario

In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale, non sono inutilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 14156 depositata il 23 maggio 2023 – In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall’art. 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (cd. “public utilities”) in forza di una concessione traslativa ed a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la ratio giustificatrice del cd. cuneo fiscale

In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (cd. "public utilities") in forza di una concessione traslativa ed a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la ratio giustificatrice del cd. cuneo fiscale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 13880 depositata il 19 maggio 2023 – E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione

E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione 1, sentenza n. 35 depositata il 2 marzo 2023 – La querela di falso non dà luogo alla sospensione del giudizio tributario se riguarda questioni irrilevanti ai fini della decisione della controversia. Ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del Dpr n. 602 del 1973 l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, a meno che la parte non alleghi uno specifico interesse ad agire

La querela di falso non dà luogo alla sospensione del giudizio tributario se riguarda questioni irrilevanti ai fini della decisione della controversia. Ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del Dpr n. 602 del 1973 l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, a meno che la parte non alleghi uno specifico interesse ad agire

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13132 depositata il 12 maggio 2023 – La composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dopo l’inizio della discussione, in quanto prima di tale momento la sostituzione del giudice relatore può essere liberamente disposta e risultare anche da semplice annotazione nel verbale di udienza, senza comunicazione; né tale ultima evenienza pregiudica il diritto di difesa, potendo la parte, cui non sia noto il nome dei giudici chiamati a trattare o decidere la causa, proporre istanza di ricusazione prima dell’inizio della trattazione o della decisione, ex art. 52 c.p.c., comma 2

La composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dopo l'inizio della discussione, in quanto prima di tale momento la sostituzione del giudice relatore può essere liberamente disposta e risultare anche da semplice annotazione nel verbale di udienza, senza comunicazione; né tale ultima evenienza pregiudica il diritto di difesa, potendo la parte, cui non sia noto il nome dei giudici chiamati a trattare o decidere la causa, proporre istanza di ricusazione prima dell'inizio della trattazione o della decisione, ex art. 52 c.p.c., comma 2

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11974 depositata il 5 maggio 2023 – Nel processo tributario d’appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell’eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell’appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l’appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell’appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente

Nel processo tributario d'appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11633 depositata il 4 maggio 2023 – Sospensione del processo l. 29 dicembre 2022, n. 197, ex art. 1, comma 197 al fine di avvalersi della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti

Sospensione del processo l. 29 dicembre 2022, n. 197, ex art. 1, comma 197 al fine di avvalersi della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 4, sentenza n. 2786 depositata il 28 febbraio 2023 – Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, ciò a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi

Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, ciò a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi

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