CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 6588 depositata il 12 marzo 2025 – L’estratto di ruolo non è impugnabile
L'estratto di ruolo non è impugnabile
L'estratto di ruolo non è impugnabile
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 6586 depositata il 12 marzo 2025, intervenendo in tema di rappresentanza processuale e notifica diretta dell'atto impositivo, ha riaffermato il principio secondo cui "nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo - come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, [...]
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa
Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, limitatamente alle parole delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti
In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, d.p.r. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo
In tema d'imposta di registro, ai fini del rimborso dell'importo pagato sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986, non può essere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicato la transazione stragiudiziale di cui non sia parte l'Amministrazione dello Stato, essendo irrilevante che la stessa sia stata edotta della data dell'atto dinanzi al notaio ed invitata a parteciparvi, attesa la necessità d'impedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36 depositata il 27 marzo 2025, ha dichiarato parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, sollevata dalle Corti di Giustizia [...]
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 3703 depositata il 13 febbraio 2025, intervenendo in tama di validità della notifica di atti, ha stabilito il seguente principio di diritto secondo cui "In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, d.p.r. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le [...]