processo tributario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3841 depositata il 15 febbraio 2025 – L’esenzione dell’imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall’art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall’ 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013

L'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall' 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013

Processo tributario: sono nulle e non inesistenti le notifiche di atti processuale o atto impositivo se effettuate da poste private senza la prescritta autorizzazione

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 3841 depositata il 15 febbraio 2025, intervenendo in tema di esenzione IMU e notifica dell’avviso di accertamento eseguito da poste private prive di autorizzazione ha riaffermato il principio di diritto secondo cui "La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 4307 depositata il 19 febbraio 2025 – In tema di ICI, per considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il fascicolo aziendale, di cui all’art. 9 d.P.R. n. 503/1999, contiene dati utilizzabili ma, al fine di provare nell’ambito di un giudizio contenzioso il possesso in capo al proprietario del requisito della diretta conduzione del fondo e, in generale, dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo, occorre una verifica da parte del giudice di merito della sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza delle informazioni ivi riportate, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sul contribuente

In tema di ICI, per considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il fascicolo aziendale, di cui all'art. 9 d.P.R. n. 503/1999, contiene dati utilizzabili ma, al fine di provare nell'ambito di un giudizio contenzioso il possesso in capo al proprietario del requisito della diretta conduzione del fondo e, in generale, dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo, occorre una verifica da parte del giudice di merito della sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza delle informazioni ivi riportate, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sul contribuente

La mancata indicazione del numero identificativo dell’iscrizione ipotecaria è una mera irregolarità. Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicanti l’affermazione della giurisdizione

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 32936 depositata il 17 dicembre 2024, intervenendo in tema di mancata indicazione del numero identificativo dell’iscrizione ipotecaria e giudicato implicito, ha statuito che "La mancata indicazione del numero identificativo dell’iscrizione ipotecaria non si traduce nella impossibilità di individuare il provvedimento impugnato e, dunque, non può avere [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32936 depositata il 17 dicembre 2024 – In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, secondo comma, cod.proc.civ. per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., né è sufficiente la mera riproposizione

In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, secondo comma, cod.proc.civ. per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., né è sufficiente la mera riproposizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5113 depositata il 27 febbraio 2025 – In tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.

In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5117 depositata il 27 febbraio 2025 – Nel processo tributario, ai fini dell’assolvimento dell’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., è sufficiente la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni inizialmente addotte a fondamento dell’impugnazione dell’atto impositivo ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento, in contrapposizione alle argomentazioni spese dal giudice di primo grado, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza, e comunque ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in termini inequivoci, seppure per implicito, le ragioni di censura

Nel processo tributario, ai fini dell'assolvimento dell'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è sufficiente la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente addotte a fondamento dell'impugnazione dell'atto impositivo ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento, in contrapposizione alle argomentazioni spese dal giudice di primo grado, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza, e comunque ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in termini inequivoci, seppure per implicito, le ragioni di censura

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 3695 depositata il 13 febbraio 2025 – Nel giudizio di revocazione, la sentenza in cui il giudice esamini direttamente il vizio revocatorio, senza pronunciarsi espressamente sull’eccezione di inammissibilità della parte convenuta che contesti l’esistenza di uno dei casi previsti nell’art. 395 c.p.c., non incorre in un vizio di omessa pronuncia, dovendosi ritenere che tale eccezione sia stata implicitamente rigettata, con la conseguenza che la parte soccombente su tale eccezione può ricorrere in cassazione solo prospettando il vizio di violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) o il difetto di motivazione nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Nel giudizio di revocazione, la sentenza in cui il giudice esamini direttamente il vizio revocatorio, senza pronunciarsi espressamente sull'eccezione di inammissibilità della parte convenuta che contesti l'esistenza di uno dei casi previsti nell'art. 395 c.p.c., non incorre in un vizio di omessa pronuncia, dovendosi ritenere che tale eccezione sia stata implicitamente rigettata, con la conseguenza che la parte soccombente su tale eccezione può ricorrere in cassazione solo prospettando il vizio di violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) o il difetto di motivazione nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Torna in cima