processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16665 – La presunzione di cui all’articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 integra una presunzione legale relativa, non necessitante dunque dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, fondante sui dati emergenti dalle movimentazioni bancarie in termini sia di versamenti che di prelevamenti

La presunzione di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 integra una presunzione legale relativa, non necessitante dunque dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, fondante sui dati emergenti dalle movimentazioni bancarie in termini sia di versamenti che di prelevamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2021, n. 16478 – In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2021, n. 16455 – L’onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo “per relationem” alle difese svolte in primo grado, perché per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell’atto d’impugnazione e, peraltro, la generica “relatio” a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice “ad quem” un’opera d’individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida

L'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, perché per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2021, n. 16284 – Nel processo tributario il valore della lite è rappresentato dal valore del tributo contenuto nell’atto oggetto di impugnati. Ne consegue che in ipotesi ricorso cumulativo, sulla base delle argomentazioni sopra illustrate, ai fini del contributo unificato, il contribuente doveva prendere a riferimento per il pagamento il singolo tributo contenuto nell’atto di accertamento di cui si chiedeva l’annullamento, al netto di interessi e sanzioni, ciò in base alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, e quindi con riferimento al valore dei singoli atti impugnati

Nel processo tributario il valore della lite è rappresentato dal valore del tributo contenuto nell’atto oggetto di impugnati. Ne consegue che in ipotesi ricorso cumulativo, sulla base delle argomentazioni sopra illustrate, ai fini del contributo unificato, il contribuente doveva prendere a riferimento per il pagamento il singolo tributo contenuto nell’atto di accertamento di cui si chiedeva l’annullamento, al netto di interessi e sanzioni, ciò in base alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, e quindi con riferimento al valore dei singoli atti impugnati

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 giugno 2021, n. 16139 – Nell’ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo

Nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 giugno 2021, n. 15926 – Il dettato del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, prevede che il controllo della congruità dei redditi dichiarati venga effettuato partendo da dati certi ed utilizzando gli stessi come indici di capacità di spesa, per dedurne, avvalendosi di specifici e predeterminati parametri di valorizzazione (c.d. redditometro), il reddito presuntivamente necessario a garantirla

Il dettato del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, prevede che il controllo della congruità dei redditi dichiarati venga effettuato partendo da dati certi ed utilizzando gli stessi come indici di capacità di spesa, per dedurne, avvalendosi di specifici e predeterminati parametri di valorizzazione (c.d. redditometro), il reddito presuntivamente necessario a garantirla

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 giugno 2021, n. 16148 – nonché (b) della prova dell’avvenuta attivazione per ottenerne un duplicato e (c) stante l’omessa presentazione di qualsivoglia istanza di rimessione in termini ad opera della difesa dell’AGENZIA, tenuto altresì conto (d) della mancata costituzione della società contribuente, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile

In mancanza dell'avvenuto deposito dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo eseguita nei confronti del destinatario, nonché della prova dell'avvenuta attivazione per ottenerne un duplicato e stante l'omessa presentazione di qualsivoglia istanza di rimessione in termini ad opera della difesa, tenuto altresì conto della mancata costituzione della società contribuente, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 giugno 2021, n. 15935 – In tema di prova per presunzioni, il giudice, deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla, non fossero in grado dì acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento

In tema di prova per presunzioni, il giudice, deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla, non fossero in grado dì acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento

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