processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27765 – Il vizio di motivazione, oltre ai casi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia

Il vizio di motivazione, oltre ai casi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2020, n. 26480 – Nel processo tributario, in base all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è ammissibile l’intervento adesivo dipendente dei terzi che, pur non essendo destinatari dell’atto impositivo impugnato, potrebbero essere chiamati ad adempiere l’obbligazione tributaria, in quanto la legge li riconosce solidalmente responsabili perché, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, la loro posizione è collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo

Nel processo tributario, in base all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è ammissibile l'intervento adesivo dipendente dei terzi che, pur non essendo destinatari dell'atto impositivo impugnato, potrebbero essere chiamati ad adempiere l'obbligazione tributaria, in quanto la legge li riconosce solidalmente responsabili perché, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, la loro posizione è collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2020, n. 24399 – La contribuente avrebbe dovuto dolersi dell’omesso esame di fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti, che, ove debitamente esaminato, avrebbe determinato un esito diverso del giudizio, restando invece inammissibile, nel contesto di un impianto motivazionale che consente comunque il controllo sulla ratio decidendi, ciascuna censura con la quale si lamenta la carenza motivazionale della decisione impugnata per insufficiente o contraddittoria motivazione

La contribuente avrebbe dovuto dolersi dell'omesso esame di fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti, che, ove debitamente esaminato, avrebbe determinato un esito diverso del giudizio, restando invece inammissibile, nel contesto di un impianto motivazionale che consente comunque il controllo sulla ratio decidendi, ciascuna censura con la quale si lamenta la carenza motivazionale della decisione impugnata per insufficiente o contraddittoria motivazione

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ANCONA – Sentenza 13 novembre 2020, n. 249 – La legge di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e di conseguenza è applicabile ai rapporti d’imposta sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti il giudicato si pone come limite suscettibile d’impedire il dispiegamento di efficacia della nuova norma d’interpretazione autentica al caso concreto è ammissibile, ai sensi dell’articolo 2 delle preleggi e degli articoli 1 e 3 della legge n. 212/2000

La legge di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e di conseguenza è applicabile ai rapporti d’imposta sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti il giudicato si pone come limite suscettibile d’impedire il dispiegamento di efficacia della nuova norma d’interpretazione autentica al caso concreto è ammissibile, ai sensi dell’articolo 2 delle preleggi e degli articoli 1 e 3 della legge n. 212/2000

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27183 – Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27181 – In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso

In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2020, n. 27039 – Il giudice di merito, nell’esaminare le prove offerte dalle parti, può incorrere teoricamente in un duplice errore di giudizio:un errore di valutazione ed un errore di percezione- L’errore di valutazione consiste nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare

Il giudice di merito, nell'esaminare le prove offerte dalle parti, può incorrere teoricamente in un duplice errore di giudizio:un errore di valutazione ed un errore di percezione- L'errore di valutazione consiste nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2020, n. 26847 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

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