processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20362 – Qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l’intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi intanto maturati sull’importo dell’imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all’art. 1282 c.c., comma 1, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente

Qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi intanto maturati sull'importo dell'imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282 c.c., comma 1, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20131 – IMU, l’agevolazione prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 cit., comma 5 per i beni immobile di interesse storico e artitico è applicabile ai privati solo dopo la formale emissione del provvedimento dall’autorità amministrativa ai sensi del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20131 Tributi - IMU - Immobile di interesse storico e artitico - Agevolazione prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 cit., comma 5 - Applicabilità - Condizioni Fatto Considerato che: Con sentenza nr 2401/2019 la CTR della Campania accoglieva l'appello proposto dall'Arciconfraternita di S. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20068 – La tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’ accertamento su base presuntiva, ed il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antiecononnicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie

La tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l' accertamento su base presuntiva, ed il giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antiecononnicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie

Definizione agevolata delle controversie tributarie. Art. 6, DL n. 119/2018 – Risposta 23 settembre 2020, n. 391 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 23 settembre 2020, n. 391 Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Definizione agevolata delle controversie tributarie. Art. 6, DL n. 119/2018. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'istante presentava nell'anno 2015 un ricorso alla Commissione tributaria [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2020, n. 19931 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 settembre 2020, n. 19776 – Anche a fronte dell’accertamento con adesione posto in essere dalla società, il socio, ove non voglia conformarsi ad esso, possa contestarlo, assumendo che il reddito della società era quello della stessa a suo tempo dichiarato. Inoltre non sussiste il litisconsorzio necessario con i soci, in relazione ai giudizi da essi instaurati avverso gli atti di accertamento loro notificati, in quanto assenti o non aderenti al procedimento amministrativo iniziato e definito dalla società di persone, posto che l’esigenza di unitarietà dell’accertamento viene meno con l’intervenuta definizione da parte della società in sede amministrativa

Anche a fronte dell'accertamento con adesione posto in essere dalla società, il socio, ove non voglia conformarsi ad esso, possa contestarlo, assumendo che il reddito della società era quello della stessa a suo tempo dichiarato. Inoltre non sussiste il litisconsorzio necessario con i soci, in relazione ai giudizi da essi instaurati avverso gli atti di accertamento loro notificati, in quanto assenti o non aderenti al procedimento amministrativo iniziato e definito dalla società di persone, posto che l'esigenza di unitarietà dell'accertamento viene meno con l'intervenuta definizione da parte della società in sede amministrativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 settembre 2020, n. 19651 – In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto

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