processo tributario

Corte di Cassazione sentenza n. 16884 depositata l’ 11 agosto 2020 – In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria

Corte di Cassazione sentenza n. 16881 depositata lì 11 agosto 2020 – In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l’obiettiva “incertezza normativa tributaria”, caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, si distingue dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto e costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria

In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'obiettiva "incertezza normativa tributaria", caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, si distingue dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto e costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2020, n. 17359 – Nell’ambito della solidarietà tributaria, fermo restando il principio generale di cui all’art. 1306, comma 1, cod. civ.,opera, tuttavia, pure in detta materia, il limite apportato a questo principio generale dall’art. 1306, comma 2, cod. civ., in forza del quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa

Nell'ambito della solidarietà tributaria, fermo restando il principio generale di cui all'art. 1306, comma 1, cod. civ.,opera, tuttavia, pure in detta materia, il limite apportato a questo principio generale dall'art. 1306, comma 2, cod. civ., in forza del quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 agosto 2020, n. 17325 – Regime fiscale delle somme erogate in un’unica soluzione in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al Fondo previdenza integrativa aziendale – Dirigente

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 agosto 2020, n. 17325 Tributi - IRPEF - Previdenza complementare - Fondo previdenza integrativa aziendale - Dirigente - Somme erogate in un'unica soluzione in occasione della cessazione del rapporto di lavoro - Regime fiscale Fatti di causa F.G. ex dirigente E. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2020, n. 17373 – Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado

Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2020, n. 17353 – La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure

La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure

Corte di Cassazione sentenza n. 17358 depositata il 19 agosto 2020 – Qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi

Qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi

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