Corte di Cassazione sentenza n. 17358 depositata il 19 agosto 2020
processo tributario – principio di autosufficienza – ricorso in cassazione
RILEVATO CHE:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari il 14 giugno 2013 n. 51/14/2013, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per l’omesso pagamento dell’imposta principale di registro per l’ammontare complessivo di €8.013,92 in relazione ad una sentenza civile, ha accolto l’appello proposto da S.E. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari il 12 aprile 2010 n. 105/07/2010, con compensazione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che la sentenza civile non fosse stata allegata all’avviso di liquidazione, vulnerando così l’esercizio di difesa da parte della contribuente. S.E. non si è costituita nel presente procedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nonché dell’art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la sentenza civile soggetta a tassazione dovesse essere allegata all’avviso di liquidazione, essendo sufficiente la trascrizione ivi dei suoi estremi a garantirne la conoscibilità da parte della contribuente.
RITENUTO CHE:
1. Preliminarmente, si rileva che il ricorso appare del tutto carente nella formulazione del contenuto, limitandosi alla mera trascrizione di estratti delle decisioni prese dalle commissioni tributarie e degli atti proposti dalle parti nel corso del duplice giudizio di merito. Di contro, non si rinviene alcuna riproduzione della motivazione dell’avviso di liquidazione, precludendo così al giudicante ogni verifica circa i criteri e le modalità di liquidazione dell’imposta (valore imponibile ed aliquota applicata) in relazione all’atto soggetto a registrazione.
E tanto assume un valore assorbente, per la decisiva considerazione che l’unica censura si fonda sull’asserita completezza dell’atto impositivo nell’enunciazione della pretesa tributaria, desumendone, per un verso, l’agevole conoscibilità (nell’an e nel quantum) per la contribuente, e, per un altro verso, la superfluità di allegazioni documentali per l’amministrazione finanziaria.
Laddove, è pacifico che, nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570).
2. Pertanto, non essendo possibile alcun sindacato sul tenore motivazionale dell’avviso di liquidazione, non resta che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
3. Nulla per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi costituita la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
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