CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 aprile 2020, n. 7847
Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso in cassazione – Contenuto minimo – Principio di autosufficienza – Riferimento all’avviso di accertamento – Mancata allegazione o riproduzione – Inammissibilità del ricorso
Fatto
Con sentenza nr 5323/2014 la CTR di Napoli respingeva l’appello principale proposto dalla G.I. s.p.a., concessionaria della riscossione dei tributi del Comune di Somma Vesuviana relativa alla TARSU per l’anno 2009 avverso la sentenza della CTP di Napoli nr 92/2012 con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società P.P. & C S.a.s. nei riguardi della cartella di pagamento emessa dalla predetta concessionaria.
Il Giudice di appello osservava che la delibera comunale, che aveva equiparato i rifiuti urbani a quelli speciali aventi determinate caratteristiche, non era stata comunicata alla società contribuente la quale non era stata posta in grado di conoscere le mutate ragioni che rendevano esigibile il tributo in questione.
Riteneva fondate le argomentazioni dedotte dall’appellante in sede di appello incidentale in relazione al difetto di motivazione dell’avviso di pagamento e alla mancanza di un previo avviso in ordine all’avvenuta variazione delle condizioni di tassabilità e a tutte le altre modifiche nel frattempo intervenute.
Avverso tale sentenza la società G.I. S.p.a. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la società P.P. & C S.a.s.
Ragioni della decisione
Con un unico articolato motivo denuncia la nullità e l’illegittimità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione, la violazione e falsa applicazione del regolamento Tarsu del Comune di Somma Vesuviana e della normativa nazionale in tema di rifiuti.
Critica in particolare l’iter argomentativo che ha condotto la CTR, cui non sarebbe ben chiara la distinzione fra rifiuti speciali e rifiuti assimilati agli urbani, a ritenere, in spregio ad ogni più elementare dettato normativo a rendere non opponibile la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali aventi determinate caratteristiche ai rifiuti urbani.
Osserva infatti che detta delibera costituisce un atto del Regolamento comunale che è stato approvato e pubblicato come per legge ed è pertanto vincolante per tutta la popolazione.
Relativamente alla prospettata necessità che l’avviso di pagamento fosse preceduto da altro avviso osserva che l’atto impugnato si fondava su un unico avviso di accertamento che non era stato mai impugnato dalla contribuente sicché non occorreva far precedere il provvedimento qui in discussione da un altro atto.
Sostiene infine che il thema decidendum riguardava unicamente la tassabilità o meno dei rifiuti prodotti dalla contribuente non essendo mai stata opposta da quest’ultima alcuna modifica della superficie occupata.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e prospetta una pluralità di questioni, le quali non sono neppure precedute dalla elencazione delle norme di diritto che si assumono violate, cumulando genericamente l’eccepita violazione di legge con la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata, sicché si richiede un inammissibile intervento alla Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare, per ciascuna delle generiche doglianze, lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione lamentato (Cass. n. 21611 del 2013).
Va inoltre osservato che la ricorrente si limita a richiamare la delibera di assimilazione senza riportarla neppure per stralci nel ricorso senza neppure indicare la data di pubblicazione e quella di approvazione.
Inammissibile è pure l’ulteriore profilo di censura che investe la decisione con riguardo alla motivazione dell’atto impugnato e alla mancanza di un previo accertamento.
Sul punto occorre ricordare che nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento. (vedi Cass. n. 9536 del 2013 e n. 16147 del 2017).
Ebbene nel ricorso in esame il motivo, con cui si contesta la valutazione di inadeguatezza della motivazione compiuta dalla CTR, è stato proposto senza riportare il contenuto degli atti, rendendo così impossibile la verifica dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Le spese di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso ;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive Coltre accessori di legge ed al 15% per spese generali; dà atto, ai sensi del DPR nr 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto;
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