CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 aprile 2020, n. 7847 – Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo