processo tributario

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sezione n. 7, sentenza n. 3034 depositata il 15 luglio 2024 – La norma di cui all’art 19 dlgs 546/92, come modificata dal recente d.lgs. 220/23, ha previsto, con diposizione immediatamente applicabile, la impugnabilità, tra l’altro, del rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater e 10 quinqies

La norma di cui all'art 19 dlgs 546/92, come modificata dal recente d.lgs. 220/23, ha previsto, con diposizione immediatamente applicabile, la impugnabilità, tra l'altro, del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater e 10 quinqies

La sentenza penale di assoluzione, divenuta definitiva, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso ha efficacia di giudicato nel processo tributario

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1021 depositata il 16 gennaio 2025, intervenendo in tema di deducibilità fiscale di costi derivanti dalla fusione e del nuovo art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, affermando il principio secondo cui l'assoluzione in sede penale dell'amministratore annulla gli accertamenti a carico della sua società, fondati sulle [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31085 depositata il 4 dicembre 2024 – In caso di istanza di trattazione cui sia allegata la medesima procura speciale già allegata al ricorso per cassazione, questo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di procura, in quanto il difetto del requisito della “nuova procura speciale” con riferimento all’istanza di trattazione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., essendo l’istanza una conferma necessaria dell’interesse attuale alla decisione del ricorso, in funzione dell’impulso per la sua trattazione in una fase in cui esso sarebbe altrimenti già definito a termini di proposta, riverbera i propri effetti sull’ormai non più sufficiente procura iniziale, togliendole vigore ora per allora

In caso di istanza di trattazione cui sia allegata la medesima procura speciale già allegata al ricorso per cassazione, questo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di procura, in quanto il difetto del requisito della "nuova procura speciale" con riferimento all'istanza di trattazione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., essendo l'istanza una conferma necessaria dell'interesse attuale alla decisione del ricorso, in funzione dell'impulso per la sua trattazione in una fase in cui esso sarebbe altrimenti già definito a termini di proposta, riverbera i propri effetti sull'ormai non più sufficiente procura iniziale, togliendole vigore ora per allora

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30900 depositata il 3 dicembre 2024 – In caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell’inserimento dell’operazione in un’evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell’esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario; ciò in quanto non può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l’autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione

In caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell'inserimento dell'operazione in un'evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell'esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario; ciò in quanto non può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31180 depositata il 5 dicembre 2024 – Si definisce “apparente” la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

Si definisce "apparente" la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l'iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell'interprete, al quale non può essere lasciato il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31101 depositata il 4 dicembre 2024 – In tema di IVA (ma i principi valgono per tutte le imposte accettabili mediante la contestazione della veridicità delle fatturazioni) qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili e di strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

In tema di IVA (ma i principi valgono per tutte le imposte accettabili mediante la contestazione della veridicità delle fatturazioni) qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili e di strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 26, sentenza n. 2760 depositata il 26 ottobre 2022 – Ogni sentenza del giudice tributario passa in giudicato decorsi sei mesi dal suo deposito, salvo che l’altra parte, notificandola nelle forme ordinarie, non faccia decorrere il più breve termine di 60 giorni dalla notifica, indipendentemente da qualsiasi comunicazione da parte della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria

Ogni sentenza del giudice tributario passa in giudicato decorsi sei mesi dal suo deposito, salvo che l'altra parte, notificandola nelle forme ordinarie, non faccia decorrere il più breve termine di 60 giorni dalla notifica, indipendentemente da qualsiasi comunicazione da parte della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria

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